CCNL Istituti Investigativi: le novità di gennaio 2023



Previsti aumenti dovuti agli scatti di anzianità


A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono previsti nuovi aumenti dovuti agli scatti di anzianità. Si specifica che, ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione e si applica dopo 36 mesi dalla data di assunzione.
Di seguito gli importi.





























Livello Importo
Quadri 37,10
1 36,40
2 35,70
3 35,00
4 34,30
5 33,60
6 32,90
7 32,20

 

Lavoro agile: le modalità di comunicazione per i lavoratori fragili

Disponibile fino al 31 gennaio 2023 l’applicativo “Smart working semplificato” sul  sito servizi.lavoro.gov.it (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 31 dicembre 2022)

Grazie alla proroga fino al 31 marzo 2023 del diritto per i lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, disposta dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, articolo 1, comma 306) le relative comunicazioni dovranno essere trasmesse fino al 31 gennaio 2023 mediante l’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Smart working semplificato“. Questa  modalità potrà essere utilizzata soltanto per i lavoratori che sono affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 22 con durata “collocata” non oltre il 31 marzo 2023.

Inoltre, dal 1° febbraio 2023 le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 01/02/23 al 31/03/23 dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato però “Lavoro agile”.

Nel caso, invece, delle comunicazioni dei periodi di lavoro agile per le restanti categorie di lavoratori soggetti alla procedura ordinaria, il Ministero del lavoro comunica che dovranno continuare a essere trasmesse mediante l’applicativo “Lavoro agile” già in uso.

CCNL Autorimesse/Noleggio Automezzi: cosa cambia a gennaio 2023



Nuovi minimi retributivi, aumento del ticket restaurant e Una Tantum


Ticket restaurant


Dal 1° gennaio 2023 il valore del ticket restaurant sarà incrementato da 7,00 euro a 8,00 euro per ogni giornata di effettivo lavoro. Per effettivo lavoro si intende una prestazione lavorativa di almeno 5 ore giornaliere. In caso di attività lavorativa inferiore alle 5 ore giornaliere, il valore del ticket restaurant sarà oggetto di confronto a livello aziendale. Inoltre, l’indennità di mensa ove esistente, o il ticket restaurant, sarà erogato anche ai lavoratori impiegati in modalità agile.


Minimi retributivi
Di seguito i nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1°gennaio 2023.






































Livello Minimo
Q1 1.935,57
Q2 1.935,57
A1 1.935,57
A2 1.822,27
B1 1.661,76
B2 1.586,22
B3 1.520,13
C1 1.463,48
C2 1.302,97
C3 1.208,55
C4 944,18

Una Tantum
Con la retribuzione del mese di gennaio 2023, a copertura dell’anno 2022, sarà corrisposto in un’unica soluzione un importo forfettario, definito secondo la scala vigente. 
L’Una Tantum non sarà utile ai fini del calcolo del TFR e degli istituti di retribuzione diretta e indiretta, legali contrattuali, e sarà proporzionalmente ridotta sulla base dei mesi di effettivo servizio, non considerando le frazioni di mese inferiori a 15 giorni e considerando invece come mese intero, le frazioni pari o superiori a 15 giorni. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale la predetta indennità verrà riproporzionata sulla base dell’effettiva prestazione. Gli eventuali periodi di ricorso agli ammortizzatori sociali nell’anno 2022 non incidono sul riproporzionamento.


















































Livello Parametro Una Tantum
Q1 205 740,65
Q2 205 740,65
A1 205 740,65
A2 193 697,29
B1 176 635,87
B2 168 606,97
B3 161 581,68
C1 155 560,00
C2 138 498,58
C3 128 462,45
C4 100 361,29




 

CCPL Edilizia – Bergamo: rinnovato il contratto

Previste novità economiche e la definizione della disciplina della reperibilità 

Il 13 dicembre 2022 Ance Bergamo e le Organizzazioni sindacali territoriali del settore edile Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, hanno siglato il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di natura industriale. L’accordo interessa circa 8.500 addetti dell’edilizia bergamasca e 900 imprese iscritte alla Cassa Edile di Bergamo.
Dal punto di vista economico, sono stati concordati un aumento dell’indennità di mensa e trasporto per far fronte ai rincari registrati, pari a 1,35 euro al giorno, l’erogazione da parte della Cassa Edile di una premialità di importo massimo pari a 100,00 euro e il pagamento dell’Elemento variabile della retribuzione (EVR), definito in base all’andamento del settore, che per l’operaio specializzato ammonta a 31,14 euro mensili, che aumenterà a 44,98 euro nel secondo semestre 2023.
Le imprese beneficeranno altresì di un’importante riduzione della contribuzione Cassa Edile, pari all’1,30% rispetto all’anno scorso, e della possibilità di aderire gratuitamente al servizio di sorveglianza sanitaria offerto dalla Scuola Edile di Bergamo.
È stata infine definita la disciplina della reperibilità dei lavoratori per lo svolgimento di interventi al di fuori del normale orario di lavoro. Specifici incentivi sono destinati all’attrattività del settore, per l’inserimento di nuovi giovani assunti dalle imprese edili bergamasche e per l’aggiornamento e il potenziamento delle assistenze a favore di tutti i lavoratori e delle loro famiglie.
I Sindacati, soddisfatti dell’accordo raggiunto, hanno affermato che il contratto collettivo provinciale edile, insieme a quello nazionale, conferma la contrattazione come elemento principe che dà al settore sviluppo e dignità, valorizzando il sistema della bilateralità che lo contraddistingue da ormai parecchi decenni.

Legge di bilancio 2023: le misure sull’Assegno Unico e sul Reddito di cittadinanza

La manovra finanziaria approvata in via definitiva dal Senato il 29 dicembre include rilevanti novità in materia di AUU e RDC (MEF, comunicato 29 dicembre 2022).

Il testo della Legge di bilancio 2023 che ha ricevuto l’ok definitivo dall’aula del Senato contiene diverse novità su due istituti rilevanti per famiglie e cittadini come l’Assegno unico e universale (AUU) e il Reddito di cittadinanza (RDC). In particolare, sul versante dell’AUU, viene previsto dal 1° gennaio del 2023 un incremento del 50% dell’assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40.000 euro. Prevista anche una maggiorazione del 50% dell’assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell’assegno unico per i disabili.

Infatti, si stabilisce che l’importo di 175 euro mensile per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età non è più limitato al solo 2022. Si rende, inoltre, permanente e non più limitata al 2022 anche la maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media, prevista per ciascun figlio con disabilità di età compresa fra 18 e 21 anni. Infine, si rende permanente e non più limitato al 2022, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, l’incremento di 120 euro al mese degli importi della maggiorazione prevista per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e percezione nel 2021 di ANF.

Per quel che riguarda, invece, il Reddito di cittadinanza, inizia il periodo transitorio che porterà alla sua abolizione: dal 1 gennaio 2023 alle persone tra 18 e 59 anni, abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni d’età, è riconosciuto il reddito nel limite massimo di 7 mensilità invece delle attuali 18 rinnovabili. È inoltre previsto un periodo di almeno 6 mesi di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale. In mancanza di questo requisito, il beneficio del reddito decade come nel caso in cui si rifiuti la prima offerta di lavoro. Le regioni sono tenute a trasmettere all’ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza. 

Sempre dal 1° gennaio 2023, l’erogazione del RDC ai beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico viene condizionata all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo.

Inoltre, la quota dell’assegno destinata all’affitto sarà pagata direttamente ai proprietari. I risparmi di spesa derivanti dall’abolizione del Reddito di cittadinanza saranno allocati in un apposito fondo che finanzierà la riforma complessiva per il sostegno alla povertà e all’inclusione.