Pensione anticipata flessibile, le istruzioni dell’INPS

L’Istituto fornisce le indicazioni in merito all’applicazione del diritto previsto dalla Legge di bilancio 2023 (INPS, circolare 10 marzo 2023, n. 27).

L’INPS ha fornito le istruzioni sull’applicazione delle disposizioni previste dalla Legge di bilancio 2023 in materia di diritto alla “pensione anticipata flessibile” al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Si tratta di una facoltà disposta in via sperimentale per il 2023 dall’articolo 1, comma 283,della Legge 197/2022.

In particolare, il trattamento di pensione in esame è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia. 

Peraltro, nella circolare INPS in oggetto, si descrive tra l’altro anche il coordinamento della previgente disciplina della pensione “Quota 100” in materia di assegno straordinario riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali e di termini di pagamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata, con il rinvio alla nuova pensione anticipata flessibile (articolo 1, comma 284 della Legge di bilancio 2023).

Infine, vengono individuati i termini di pagamento dei TFS/TFR per i lavoratori pubblici cui è liquidata la pensione anticipata flessibile e la possibilità di accesso all’anticipo finanziario dei medesimi trattamenti.

I requisiti

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. I lavoratori che perfezionano i requisiti entro il 31 dicembre 2023 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra.

Cumulo dei periodi assicurativi

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile in argomento può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS. I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi.

 Ѐ prevista l’incumulabilità della pensione anticipata flessibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tuttavia la stessa Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 344 e 349) dispone che il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Ne consegue che tali redditi sono irrilevanti ai fini dell’incumulabilità della pensione anticipata flessibile. Inoltre, l’INPS rammenta che in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa per fare fronte all’emergenza da Covid-19, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e pensione anticipata flessibile.

 

Fondo Mario Negri: i versamenti per il 2023



Le scadenze dei versamenti a carico delle aziende per l’anno 2023 


Il Fondo Mario Negri, Fondo di Previdenza per i dirigenti di aziende commerciali, di spedizione e trasporto ha stabilito che è possibile alimentare il conto individuale attraverso i seguenti versamenti da parte delle aziende:
–  contributi previdenziali obbligatori;
– contributi addizionali;
– TFR maturando e TFR pregresso;
– premio di produttività;
– welfare contrattuale.
I contributi e il TFR devono essere versati trimestralmente, come sotto indicato:






















Scadenza  Periodo di riferimento contributi  Periodo di riferimento TFR
  10 aprile  I trimestre  IV trimestre anno precedente
10 luglio II trimestre  I trimestre 
   10 ottobre  III trimestre  II trimestre 
     10 gennaio  IV trimestre anno precedente  III trimestre 

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, l’Azienda deve comunicare, entro 10 giorni, tutte le informazioni necessarie (data di cessazione dal servizio, motivazione, eventuale periodo di indennità sostitutiva del preavviso) e il Fondo provvederà all’invio di un modulo di versamento precompilato riportante gli importi dovuti per l’ultimo periodo di servizio. In caso di cessazione, infatti, il versamento dei contributi, del TFR e dell’eventuale indennità sostitutiva del preavviso deve essere effettuato entro e non oltre il secondo mese successivo a quello di cessazione.




CCNL Commercio Cooperative: proseguono le trattative per il rinnovo contrattuale

Relazioni sindacali, diritti e agibilità sindacali, mercato del lavoro, welfare i punti cardine del confronto

Prosegue il confronto sulla definizione del nuovo CCNL Commercio Cooperative scaduto in data 31 dicembre 2019.
Le principali tematiche affrontate nel tavolo delle trattative tra i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs e le Associazioni Datoriali di settore Agci, Confcooperative e Legacoop, riguardano l’ambito delle relazioni sindacali, dei diritti ed agibilità sindacali, del mercato del lavoro, nonché del welfare.
Per quel che riguarda il sistema delle relazioni sindacali, il confronto è volto a specificare l’aggiornamento dell’articolato contrattuale rispetto le previsioni degli Accordi Interconfederali siglati nell’anno 2015 e nell’anno 2018 dalle Confederazioni Cgil, Cisl, Uil, e dalle Associazioni Cooperative. A tal proposito, Filcams, Fisascat e Uiltucs si sono rese disponibili nel portare avanti le trattative inerenti l’aggiornamento delle parti contrattuali mediante un’apposita Commissione con funzioni ricognitive ed istruttorie, ed esplicitando che, in ogni caso, non potranno essere oltrepassate le attuali regole previste dal contratto, circa il numero di componenti delle Rsu, in quanto di miglior favore rispetto agli Accordi Interconfederali in materia. La richiesta verte altresì, sul riconoscimento di agibilità sindacali utili ad introdurre l’esercizio del diritto di assemblea in modalità da remoto e nonché la creazione della bacheca sindacale virtuale.
Circa il mercato del lavoro, le Organizzazioni Sindacali si sono riservate di verificare le proposte delle Parti Datoriali, ponendo il limite di ampliamento degli spazi di flessibilità.
Con riferimento alle forme di assunzione, il confronto è stato improntato soprattutto sull’apprendistato professionalizzante, contratti a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato, con la richiesta di Parte Datoriale, di stabilire un’unica percentuale massima di personale assumibile senza distinguere se contratti a termine e somministrati a tempo determinato.
Le Parti Sindacali sono state altresì d’accordo sull’ampliamento dei compiti e sulla ulteriore strutturazione del ruolo della Commissione paritetica nazionale.
Da ultimo, si comunica che, sono state previste altre tre date affinché il dibattito prosegua, ossia, il 4 aprile 2023 in cui si riunirà la Commissione per le relazioni sindacali, il 5 ed il 27 aprile 2023 in cui la trattativa andrà avanti in Commissione trattante ristretta.

CIRL Edilizia Artigianato – Abruzzo: rinnovato il contratto

Previste importanti novità in materia di bilateralità, legalità, formazione, sostenibilità e lotta al dumping contrattuale

Nella sede della CNA Abruzzo è stato siglato da Casartigiani Abruzzo, Claai Abruzzo, Cna Costruzioni Abruzzo, Confartigianato Abruzzo, Unione Costruttori Abruzzesi (per la parte datoriale) e Cgil Abruzzo e Molise, Filca-Cisl e Feneal-Uil (per i lavoratori) il rinnovo del contratto integrativo per i dipendenti delle imprese artigiane del settore delle costruzioni e affini della Regione Abruzzo. L’intesa ha concluso una lunga fase di trattative, accelerate dal rinnovo del contratto nazionale avvenuto il 4 maggio 2022.
Il nuovo contratto, che decorre dal 1° marzo 2023, conferma la centralità attribuita a Edilcassa Abruzzo e Edilfomas Abruzzo.
Nel testo approvato sono state inserite importanti novità in materia di bilateralità, legalità, qualità, formazione, sostenibilità e lotta al dumping contrattuale. Tra le principali, alcune riguardano la sperimentazione del badge elettronico, il rafforzamento del ruolo della formazione (anche nella versione professionalizzante), l’attivazione di strumenti di premialità per le imprese virtuose, l’introduzione della figura del Mastro Formatore Artigiano a supporto della formazione, l’adeguamento delle aliquote contributive e l’introduzione di parametri aziendali per il calcolo dell’elemento variabile della retribuzione (EVR).

Decreto immigrazione, novità sui flussi e sul contrasto all’illegalità

Il governo ha varato un provvedimento che definisce le quote di ingresso per il triennio 2023-25 (Consiglio dei ministri, comunicato 9 marzo 2023, n. 24).

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e per la  prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare. L’obiettivo dichiarato dall’esecutivo è quello di rafforzare gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e all’azione delle reti criminali che operano la tratta di esseri umani, semplificando le procedure per l’accesso, attraverso canali legali, dei migranti qualificati. Si prevede, pertanto un inasprimento delle pene con l’introduzione del nuovo reato di “morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina” per il quale c’è la previsione di una pena fino a 30 anni per la morte di più persone. Eliminata anche la necessità di convalida del giudice di pace per l’esecuzione dei decreti di espulsione disposti a seguito di condanna.

I nuovi flussi di ingresso legale

Per quel che riguarda i flussi di ingresso, le quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato saranno definite, non più solo per un anno ma per un triennio (2023-2025), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere – tra l’altro – delle Commissioni parlamentari competenti. In via preferenziale, le quote saranno assegnate ai lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari.

Inoltre, si semplifica l’avvio del rapporto di lavoro degli stranieri con aziende italiane e si accelera la procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale. Previsti Ingressi fuori quota per stranieri che hanno superato, nel Paese di origine, i corsi di formazione riconosciuti dall’Italia, che saranno promossi dal Ministero del lavoro.

Peraltro, viene data priorità al settore agricolo, stabilendo che i datori di lavoro che hanno fatto domanda per l’assegnazione di lavoratori agricoli e non sono risultati assegnatari abbiano la precedenza rispetto ai nuovi richiedenti.

Viene, inoltre, previsto che i rinnovi del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare avranno durata massima di tre anni, anziché due come oggi. Infine, si ridefinisce  la protezione speciale per evitare interpretazioni che portino a un suo allargamento improprio. Con norma transitoria si prevede che la nuova disciplina operi dall’entrata in vigore del citato decreto legge.

Contrasto alle agromafie

Con l’obiettivo di proteggere il mercato nazionale dalla criminalità agroalimentare, il personale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, inquadrato nell’area delle elevate professionalità e nell’area funzionari, ha la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; il restante personale inquadrato nell’area assistenti e nell’area operatori è agente di polizia giudiziaria.

Centri per migranti

Vengono introdotte norme per il commissariamento della gestione dei centri governativi per l’accoglienza o il trattenimento degli stranieri, e comunque per farne proseguire il funzionamento. Si prevede la facoltà, in sede di individuazione, acquisizione o ampliamento dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di derogare al codice dei contratti pubblici, consentendo una maggiore speditezza nello svolgimento delle procedure. L’efficacia della deroga è limitata fino al 31 dicembre 2025. È fatto, comunque, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.