Ebav Veneto: versamento del contributo per il superamento del Digital Divide

Corrisposto contributo pari ad euro 1.500,00 per le Aziende del comparto

Entro il 30 aprile 2023, le Aziende riceveranno, a titolo di spese sostenute nel 2022, un contributo corrispondente al 50% di queste, erogabile per un massimo di euro 1.500,00, al fine di favorire il superamento del Digital Divide.
Tale contributo è stato versato:
– per la realizzazione di opere infrastrutturali, ossia, lavori di fornitura, posa, attestazione, collaudo di cavi, installazione di apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga;
– per nuova strumentazione, ossia, acquisto e attivazione di decoder e parabole finalizzate al collegamento internet mediante tecnologia satellitare nelle aree sprovviste di connessione via cavo o nelle quali l’accesso alla rete non sia adeguato.
E’ altresì indispensabile che, per ogni versamento richiesto, venga predisposta una sola domanda compilando il riquadro di riferimento.
Al fine di realizzare tale richiesta, si rendono necessarie:
– copia delle fatture quietanzate inerenti la spesa sostenuta dalle quali si desume in modo chiaro e inequivocabile il costo per ogni intervento effettuato di consulenza o progettazione;
– relazione tecnica consulente contenente la descrizione degli obiettivi, finalità, motivazioni e vantaggi dell’innovazione aziendale, in relazione all’attività svolta dall’azienda, ed in relazione all’intervento del consulente.
Tale contributo non è soggetto a trattenute fiscali e deve esser erogato entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente il Servizio Ebav; non sono ammessi pagamenti su conto correnti intestati ad un soggetto diverso da chi richiede il contributo. In aggiunta si specifica anche che, la mancanza di dichiarazione dell’Iban, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la sua non corresponsione nei tempi previsti.
L’Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto potrà inoltre erogare il contributo esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

Accredito figurativo nei casi di aspettativa sindacale o per cariche pubbliche elettive: modello AP 123

 

L’INPS fornisce chiarimenti in merito alla Retribuzione figurativa accreditabile ai fini del riconoscimento dell’accredito figurativo per cariche pubbliche elettive e sindacali da parte degli iscritti alla gestione privata (Messaggio n. 1193 del 28 marzo 2023).

L’INPS, con la circolare n. 129 del 28 novembre 2022, aveva già provveduto a fornire le istruzioni per l’invio telematico delle domande di accredito figurativo per cariche elettive e sindacali da parte degli iscritti a tutte le gestioni previdenziali amministrate dall’istituto. Inoltre, attraverso il messaggio n. 3971 del 31 ottobre 2019, al datore di lavoro erano stati comunicati gli adempimenti da compiere e le modalità di comunicazione, nel caso del lavoratore sospeso per aspettativa non retribuita sindacale o per cariche pubbliche elettive.

Con il messaggio in commento l’INPS chiarisce che, in sede di lavorazione delle istanze, per ottenere la corretta valorizzazione della retribuzione figurativa accreditabile, le strutture territoriali INPS continueranno a utilizzare il modello “AP 123”, che i datori di lavoro interessati devono continuare a compilare e consegnare ai lavoratori. Spetta, dunque, alle strutture territorialmente competenti in base alla residenza del lavoratore, il compito di procedere all’attenta verifica delle retribuzioni indicate nel modello “AP 123”.

Riguardo alla convalida dei modelli “AP123” restano confermate le precedenti istruzioni del messaggio n. 3499 dell’8 settembre 2017, paragrafo 10, secondo il quale le sedi territoriali devono acquisire la convalida dei prospetti retributivi necessari alla valorizzazione della contribuzione figurativa direttamente dall’Ispettorato territoriale del lavoro. Resta, dunque, a carico dell’interessato l’onere di produrre i prospetti retributivi, redatti dal datore di lavoro, mentre le sedi territoriali provvedono a trasmetterli, tramite PEC, all’Ispettorato territoriale del lavoro per la convalida. 

Nell’ipotesi in cui non si possa ottenere tale convalida dall’Ispettorato territoriale del lavoro , le sedi territoriali INPS procedono al confronto delle retribuzioni prodotte con i dati della contrattazione collettiva applicabile in proprio possesso o spontaneamente prodotta dall’interessato oppure acquisita mediante richiesta all’ITL competente. In ogni caso, i prospetti retributivi devono recare l’espressa assunzione di responsabilità del datore di lavoro.

CIPL Edilizia – Lecco: definito l’EVR da erogare per l’anno in corso 



Per le imprese edili e artigiane l’Elemento Variabile della Retribuzione erogabile è pari al 3% dei minimi di paga base e di stipendio 


Il 26 gennaio 2023 tra Ance Lecco Sondrio, Confartigianato Imprese Lecco, e Feneal-Uil Alta Lombardia, Filca-Cisl Monza Brianza Lecco, Fillea-Cgil di Lecco, si è svolto l’incontro per la verifica dell’andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Lecco, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. 
Le Parti Sociali hanno concordato che nell’anno 2023 l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), definito ed erogabile a livello provinciale per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini industriali ed artigiane della Provincia di Lecco, è pari al 3% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1º luglio 2014 e 4 maggio 2022, rispettivamente per le imprese industriali e per le imprese artigiane del settore edile ed affini.
Ai fini della determinazione dell’EVR da corrispondere a livello aziendale, e della sua esatta quantificazione, le singole imprese dovranno effettuare la verifica a livello aziendale, applicando i parametri ed i criteri di cui al Verbale di Accordo del 21 luglio 2022 (raffronto delle ore lavorate denunciate nelle Casse Edili, e del volume di affari IVA, come risultante dalle dichiarazioni annuali IVA, nel triennio 2022/2021/2020 rispetto al triennio 2021/2020/2019), nel rispetto della procedura ivi prevista. Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l’EVR nella misura fissata a livello territoriale, mentre per gli anni successivi, fino al raggiungimento del parametro territoriale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.
A tal fine, la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Province di Como e Lecco provvederà a trasmettere e certificare alle singole imprese il dato relativo alle ore lavorate, alla stessa dichiarate, per le annualità ricomprese nei periodi oggetto della verifica (2019, 2020, 2021, 2022). 
Qualora i suddetti parametri aziendali risultino entrambi:
pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale con il presente accordo; 
negativi, l’EVR non sarà erogato; 
– nel caso in cui solo uno dei parametri risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda erogherà l’EVR in misura pari al 50% degli importi definiti dal presente accordo a livello provinciale.

Imprese industriali


Operai






















Livello Importo EVR orario
0,19800
0,18390
0,16530
0,14130
Discontinui senza alloggio 0,12720
Discontinui con alloggio 0,11310

Impiegati

































Livello Importo EVR mensile Importo EVR giornaliero x full time (20 gg/mese convenzionali)
48,92130 2,44607
44,02890 2,20145
36,69060 1,83453
34,24530 1,71227
31,79880 1,58994
28,61910 1,43096
24,46080 1,22304

Imprese artigiane


Operai
















Livello Importo EVR orario
0,22980
3º) 0,21360
0,19200
0,16440

Impiegati

































Livello Importo EVR mensile Importo EVR giornaliero x full time (20 gg/mese convenzionali)
57,34380 2,86719
51,15240 2,55762
42,63120 2,13156
4* 39,76140 1,98807
3″ 36,95160 1,84758
33,22950 1,66148
28,41900 1,42095

 

Ebav Veneto: erogato contributo per hardware e software della digitalizzazione aziendale

Versamento del contributo alle aziende di settore entro il 30 aprile 2023

Entro il 30 aprile 2023, dovrà esser corrisposto il contributo per l’assunzione di hardware e software a favore della digitalizzazione aziendale, il cui obiettivo è quello di premiare le Aziende che investono nel futuro con soluzioni all’avanguardia.
In particolare, nell’anno di competenza, vengono sostenute le spese per l’acquisto:
1. di strumenti per la prototipazione rapida, come stampanti 3d, scanner 3d, microcontrollori, ecc.;
2. di hardware specialistico informatico volto al miglioramento dei processi aziendali, compresa qualsiasi periferica di input-output anche di tipo mobile, dispositivi per l’Internet of Thing collegati alla trasformazione digitale dei processi aziendali, escludendovi dal contributo pc e server fisici;
3. di software specifici-personalizzati e/o servizi cloud specifici-personalizzati, con licenza d’uso o in abbonamento almeno biennale, al fine di:
– digitalizzare ed automatizzare i processi aziendali (Industria 4.0, Erp e Crm);
– incentivare l’e-commerce, siano essi proprietari o upgrade di sistemi già in essere, compresi i marketplace per l’internazionalizzazione;
– gestire le risorse umane, welfare aziendale, nonché il lavoro svolto in modalità smartworking;
– calcolare l’indice di redditività e tasso di innovazione;
– gestire le relazioni clienti-fornitori mediante servizi di help desk, conference call, instant messaging, sistemi di mailing;
– analizzare i dati di marketing on-line, big data e analytics, ivi compresi i tools per la Seo;
– predisporre la manifattura digitale, ad esempio sviluppo 3D, scansione, modellazione, rendering, reverse engineering;
– incentivare la comunicazione digitale come i software per l’aggiornamento e lo sviluppo website, software grafici, software realtà aumentata-virtuale a supporto dei processi produttivi, marketing di prossimità;
– incentivare i servizi di cloud computing e file hosting;
– gestire la documentazione;
– incentivare il miglioramento della sicurezza dati, come sistemi per il disaster recovery, backup, crittografia, antimalware e antivirus, firewall.
Per ogni contributo richiesto deve esser predisposta un’unica domanda compilando la relativa sezione. Tale versamento è previsto per costi di acquisto o per costi di noleggio di durata superiore a 24 mesi e nella misura del 40% delle spese, con una erogabilità massima, per l’anno di competenza, pari ad euro 1.500,00.
Si afferma altresì che, in nessuna circostanza possono rientrare i costi sostenuti per le procedure concernenti la fatturazione elettronica, poiché non si configura la fattispecie dell’innovatività e della personalizzazione che consenta di inserirli tra le tipologie di spesa ammissibile.

Circa la tempistica e le modalità di pagamento, i contributi vengono versati entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente il Servizio Ebav. Non sono ammessi pagamenti su conto corrente intestato a persona diversa dal soggetto che richiede il contributo. La mancanza di dichiarazione dell’Iban, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, determinano la mancata erogazione nei tempi previsti.
L’Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto, potrà comunque corrispondere il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche predisposte per il servizio, quale oggetto della richiesta del contributo stesso. Ed inoltre, tale quota non è soggetta a trattenute fiscali.
Da ultimo si comunica altresì che, al fine di un più corretto inoltro della domanda relativa alla corresponsione del contributo, si rendono necessari:
– copia delle fatture quietanzate delle spese sopportate da cui si rileva il costo per ogni intervento di acquisto dispositivi, consulenza o progettazione mirati all’uso;
– relazione tecnica del consulente-fornitore contenente la descrizione di obiettivi, finalità, motivazioni e vantaggi dell’innovazione aziendale, in relazione all’attività svolta dall’azienda, o all’intervento realizzato dal consulente-fornitore.

Scioglimento del Fondo Dirigenti PMI

L’INPS comunica lo scioglimento e la messa in liquidazione del Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali, con la conseguente impossibilità per i datori di lavoro di destinare il contributo integrativo allo stesso a decorrere da marzo 2023 (INPS, messaggio 28 marzo 2023, n. 1194).  

A decorrere dal mese di competenza di marzo 2023, i datori di lavoro non potranno più destinare al Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali (cosiddetto, Fondo Dirigenti PMI), identificato nel flusso Uniemens con il codice adesione “FDPI”, il contributo integrativo di cui all’articolo 25, quarto comma, della Legge n. 845/1978, e successive modificazioni, pari allo 0,30% dell’imponibile contributivo.

 

E’ la conseguenza dello scioglimento e della messa in liquidazione del predetto Ente, deliberata in data 8 febbraio 2023 dall’Assemblea straordinaria del Fondo Dirigenti PMI.

 

In merito si ricorda che, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, della Legge n. 388/2000, ai fondi interprofessionali per la formazione continua sono destinate le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo sopra citato, relative ai datori di lavoro che facoltativamente vi aderiscono, fermo restando, per i datori di lavoro che non aderiscono ai predetti fondi, l’obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo in argomento.

 

L’adesione può avvenire in favore di un solo fondo interprofessionale per la formazione continua, con l’eccezione della formazione dei dirigenti: infatti, i datori di lavoro possono aderire a un secondo fondo solo per la formazione dei propri dirigenti, scegliendo tra i fondi costituiti a tale scopo.

 

Nel messaggio in commento, l’INPS fornisce poi le istruzioni operative, distinguendo tra datori di lavoro del settore agricolo e non.

 

Riguardo ai datori di lavoro non agricoli, in considerazione dell’avvenuto scioglimento del Fondo Dirigenti PMI, a decorrere dal mese di competenza di marzo 2023, non potrà più essere esposto nel flusso Uniemens all’interno dell’elemento <FondoInterprof>/<Adesione> il codice “FDPI”, avente il significato di “Fondo Dirigenti PMI”. 

 

I datori di lavoro aderenti al Fondo Dirigenti PMI procederanno a comunicare la revoca al suddetto fondo utilizzando, nel flusso Uniemens del mese di competenza di marzo 2023, il codice già in uso “REDI”, senza valorizzare i rimanenti campi. 

 

Contestualmente, i datori di lavoro interessati potranno indicare l’eventuale nuovo fondo al quale avranno deciso di aderire, ricordandosi che gli effetti della eventuale adesione del datore di lavoro a un nuovo fondo decorrono dal periodo di paga nel quale verrà indicato il fondo interprofessionale scelto.

 

Tutte le adesioni al Fondo Dirigenti PMI che non siano state espressamente revocate dai datori di lavoro, verranno eliminate d’ufficio dall’Istituto dal mese di competenza di marzo 2023.

 

Analoghe indicazioni valgono anche per i datori di lavoro agricoli, precisandosi che, nel caso in cui non venga effettuata una nuova adesione, gli stessi saranno considerati come non aderenti ad alcun fondo interprofessionale.