Fondo Metasalute: Flexible Benefit 2022

Il Fondo Metasalute comunica che in riferimento a quanto previsto dal CCNL dell’Industria Metalmeccanica e dal CCNL del settore Orafo e Argentiero, i lavoratori iscritti al Fondo potranno scegliere di destinare a Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit

Il Fondo Metasalute, in riferimento a quanto previsto dal CCNL dell’Industria Metalmeccanica e dell’Installazione di Impianti e dal CCNL del settore Orafo e Argentiero, comunica che per l’anno 2022 i lavoratori iscritti al Fondo potranno scegliere di destinare a Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit.
Fermo restando per le aziende l’onere di mettere a disposizione, entro il 1° giugno di ciascun anno, strumenti di welfare ai propri dipendenti, la procedura per la gestione del Flexible Benefit sarà attiva sulla piattaforma del Fondo dal 24 maggio al 7 giugno 2022 (incluso). I lavoratori interessati dovranno comunicare tale volontà alla propria Azienda entro tale data.
Per l’anno 2022 e successivi il “Flexible Benefits” subirà alcune variazioni rispetto agli anni precedenti:


la principale novità è che dal 2022 la destinazione del Flexible Benefit al Fondo Metasalute non determinerà l’upgrade al PIANO D, ma l’attivazione di un’offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo in azienda a cui potranno aderire i lavoratori con qualsiasi piano sanitario (“Copertura Sanitaria Flexible Meta per i lavoratori aderenti al Fondo”).


L’offerta potrà essere attivata per il solo lavoratore caponucleo e avrà decorrenza dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2023, salvo cessazione del rapporto di lavoro o decadenza del diritto alle prestazioni di cui all’art. 12 del Regolamento.
I lavoratori iscritti al Fondo, con qualsiasi piano (Base, A, B, C, D, E, F), interessati a destinare le quote di welfare a Metasalute, dovranno comunicarlo alla propria azienda la quale, entro e non oltre il 7 giugno, potrà attivare l’opzione Flexible Benefit all’interno dell’Area Riservata Azienda.
I lavoratori che abbiano aderito al piano Flexible Benefits nel 2021, allo scadere della sua validità prevista al 31 maggio 2022, proseguiranno la propria copertura con il piano sanitario attivato in azienda per il 2022 fermo restando, anche per loro, la facoltà di attivare in aggiunta al proprio piano l’offerta sanitaria prevista dal Flexible Benefit 2022.
Per attivare la copertura Flexible Benefit 2022 ai lavoratori che ne fanno richiesta l’azienda dovrà accedere alla sezione Sedi/dipendenti>Flexible Benefit>Crea Flexible Benefit presente all’interno della propria area riservata. La procedura guidata consente di creare una lista con i dipendenti che intendono aderire al Flexible Benefit e si conclude con la generazione di un MAV cumulativo corrispondente all’importo dell’offerta Flexible Benefit (182 €) moltiplicato per il numero di soggetti aderenti.

Elemento di garanzia retributiva per i dipendenti del CCNL Autorimesse

Erogato, entro il mese di maggio, l’elemento di garanzia retributiva a i dipendenti da imprese esercenti autorimesse e noleggio

Ai dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di secondo livello, e sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal CCNL, verrà erogato un importo annuo, in cifra fissa pari a € 400 lordi, da corrispondere entro il 31/5/2022.
Laddove l’azienda non proceda alla contrattazione di secondo livello, ed eroghi importi a titolo individuai o collettivo unilateralmente, gli stessi saranno riallineati al valore dell’elemento di garanzia retributiva stabilita dal presente articolo, se inferiori.
In caso di importo inferiore derivante dall’applicazione di un accordo aziendale stipulato sulla contrattazione di secondo livello, il limite dell’elemento di garanzia retributiva non trova applicazione.


Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di maggio ed è corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.


Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro.


A livello aziendale potrà essere valutata la corresponsione di tale importo a cadenza mensile suddividendolo per dodicesimi.
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento della corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Dall’adempimento dell’erogazione dell’elemento di garanzia” vengono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economica/produttiva e che abbiano attivato il ricorso agli ammortizzatori sociali.

Le nuove retribuzioni per l’area Legno e Lapidei



Pubblicari i nuovi minimi retributivi dell’Area Legno- Lapidei Artigianato


L’accordo integrativo del CCNL Area Legno- Lapidei riporta le seguenti retribuzioni tabellari


 


IMPRESE ARTIGIANE


Settore Legno, Arredamento, Mobili


 











































Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

AS € 1.931,51 € 102,03 € 2.033,54
A € 1.800,34 € 95,10 € 1.895,44
B € 1.645,64 € 86,93 € 1.732,57
C Super € 1.574,12 € 83,15 € 1.657,27
C € 1.501,88 € 79,34 € 1.581,22
D € 1.419,71 € 75,00 € 1.494,71
E € 1.344,47 € 71,03 € 1.415,50
F € 1.263,24 € 66,73 € 1.329,97











































Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Prima tranche di incremento dal 1/5/2022

Retribuzione tabellare dal 1/5/2022

AS € 1.931,51 € 61,22 € 1.992,73
A € 1.800,34 € 57,06 € 1.857,40
B € 1.645,64 € 52,16 € 1.697,80
C Super €1.574,12 € 49,89 € 1.624,01
C € 1.501,88 € 47,60 € 1.549,48
D € 1.419,71 € 45,00 € 1.464,71
E € 1.344,47 € 42,62 € 1.387,09
F € 1.263,24 € 40,04 € 1.303,28


 











































Livello

Retribuzione tabellare al 31/8/2022

Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022

Retribuzione tabellare dal 1/9/2022

AS € 1.992,73 € 40,81 € 2.033,54
A € 1.857,40 € 38,04 € 1.895,44
B € 1.697,80 € 34,77 € 1.732,57
C Super € 1.624,01 € 33,26 € 1.657,27
C € 1.549,48 € 31,74 € 1.581,22
D € 1.464,71 € 30,00 € 1.494,71
E € 1.387,09 € 28,41 € 1.415,50
F € 1.303,28 € 26,69 € 1.329,97


Settore Lapidei, Escavazione, Marmo






































Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

1 € 2.028;56 € 107,21 € 2.135,77
2 € 1.901,90 € 100,52 € 2.002,42
3 € 1.656,22 € 87,53 € 1.743,75
4 € 1.553,18 € 82,09 € 1.635,27
5 € 1.494,71 € 79,00 € 1.573,71
6 € 1.425,94 € 75,37 € 1.501,31
7 € 1.325,68 € 70,07 € 1.395,75






































Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Prima tranche di incremento dal 1/5/2022

Retribuzione tabellare dal 1/5/2022

1 € 2.028;56 € 61,07 € 2.089,63
2 € 1.901,90 € 57,26 € 1.959,16
3 € 1.656,22 € 49,86 € 1.706,08
4 € 1.553,18 € 46,76 € 1.599,94
5 € 1.494,71 € 45,00 € 1.539,71
6 € 1.425,94 € 42,93 € 1.468,87
7 € 1.325,68 € 39,91 € 1.365,59


 






































Livello

Retribuzione tabellare al 31/8/2022

Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022

Retribuzione tabellare dal 1/9/2022

1 € 2.089,63 € 46,14 € 2.135,77
2 € 1.959,16 € 43,26 € 2.002,42
3 € 1.706,08 € 37,67 € 1.743,75
4 € 1.599,94 € 35,33 € 1.635,27
5 € 1.539,71 € 34,00 € 1.573,71
6 € 1.468,87 € 32,44 € 1.501,31
7 € 1.365,59 € 30,16 € 1.395,75


PICCOLE E MEDIE IMPRESE


Settore Legno, Arredamento, Mobili











































Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

AS € 1.945,11 € 103,39 € 2.048,50
A € 1.813,02 € 96,38 € 1.909,40
B € 1.657,24 € 88,10 € 1.745,34
C Super € 1.585,21 € 84,27 € 1.669,48
C € 1.512,46 € 80,39 € 1.592,85
D € 1.429,71 € 76,00 € 1.505,71
E € 1.353,94 € 71,97 € 1.425,91
F € 1.272,14 € 67,62 € 1.339,76











































Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Prima tranche di incremento dal 1/5/2022

Retribuzione tabellare dal 1/5/2022

AS € 1.945,11 € 68,02 € 2.013,13
A € 1.813,02 € 63,41 € 1.876,43
B € 1.657,24 € 57,96 € 1.715,20
C Super € 1.585,21 € 55,44 € 1.640,65
C € 1.512,46 € 52,89 € 1.565,35
D € 1.429,71 € 50,00 € 1.479,71
E € 1.353,94 € 47,35 € 1.401,29
F € 1.272,14 € 44,49 € 1.316,63











































Livello

Retribuzione tabellare al 31/8/2022

Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022

Retribuzione tabellare dal 1/9/2022

AS € 2.013,13 € 35,37 € 2.048,50
A € 1.876,43 € 32,97 € 1.909,40
B € 1.715,20 € 30,14 € 1.745,34
C Super € 1.640,65 € 28,83 € 1.669,48
C € 1.565,35 € 27,50 € 1.592,85
D € 1.479,71 € 26,00 € 1.505,71
E € 1.401,29 € 24,62 € 1.425,91
F € 1.316,63 € 23,13 € 1.339,76


Settore Lapidei, Escavazione, Marmo






































Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

1 € 2.042;16 € 108,57 € 2.150,70
2 € 1.914,62 € 101,79 € 2.016,41
3 € 1.667,30 € 88,64 € 1.755,94
4 € 1.563,57 € 83,13 € 1.646,70
5 € 1.504,71 € 80,00 € 1.584,71
6 € 1.435,48 € 76,32 € 1.511,80
7 € 1.334,55 € 70,96 € 1.405,51






































Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Prima tranche di incremento dal 1/5/2022

Retribuzione tabellare dal 1/5/2022

1 € 2.042;16 € 67,86 € 2.109,99
2 € 1.914,62 € 63,62 € 1.978,24
3 € 1.667,30 € 55,40 € 1.722,70
4 € 1.563,57 € 51,96 € 1.615,53
5 € 1.504,71 € 50,00 € 1.554,71
6 € 1.435,48 € 47,70 € 1.483,18
7 € 1.334,55 € 44,35 € 1.378,90






































Livello

Retribuzione tabellare al 31/8/2022

Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022

Retribuzione tabellare dal 1/9/2022

1 € 2.109,99 € 40,71 € 2.150,70
2 € 1.978,24 € 38,17 € 2.016,41
3 € 1.722,70 € 33,24 € 1.755,94
4 € 1.615,53 € 31,17 € 1.646,70
5 € 1.554,71 € 30,00 € 1.584,71
6 € 1.483,18 € 28,62 € 1.511,80
7 € 1.378,90 € 26,61 € 1.405,51


Le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario non  assorbibile, cherappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.
























Livello

Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.)

1 € 30
2 € 30
3 € 30
4 € 30
5 € 30
6 € 30
7 € 30

CIPL Cooperative Sociali Mantova: firmato il rinnovo

Siglato, tra la CONFCOOPERATIVE Mantova, la LEGACOOP Lombardia e la FP CGIL Mantova, la CISL FP di Mantova, la FISASCAT CISL di Mantova, UIL FPL di Mantova, la UIL TUCS di Mantova, l’accordo di rinnovo del CIPL per i dipendenti delle cooperative sociali della provincia di Mantova triennio 2021-2023.

Banca delle ore


Ferma restando la possibilità di accordi aziendali firmati con le OO.SS firmatarie del CCNL Coop Sociali in materia, con decorrenza 1 aprile 2022 tutti i lavoratori operanti in provincia di Mantova, compresi quelli a tempo determinato, avranno di norma applicato l’istituto della Banca delle Ore.
La banca delle ore sarà alimentata dal saldo positivo o negativo come differenza tra la somma delle ore effettivamente lavorate e non lavorate (quali a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, malattia, infortunio, maternità, permessi, ferie, festività di cui all’art. 59 del CCNL, permessi 104, permessi sindacali, ore riunioni sindacali, ore di riunione di équipe, ore di formazione fruite fuori dal normale orario di servizio) detratte le ore previste dal contratto individuale di lavoro.
Il conto individuale del lavoratore verrà chiuso entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento e sarà saldato o recuperato entro il 30 giugno dell’anno successivo o antecedentemente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. All’atto del saldo che avverrà con la mensilità di giugno dell’anno successivo sarà prevista una maggiorazione, per le ore di saldo positivo della Banca delle Ore, del 15% per i lavoratori a Tempo Pieno ed una maggiorazione del 27% per i lavoratori part time.


Modalità di calcolo della retribuzione mensile


Per quanto riguarda la modalità di calcolo della retribuzione mensile, dal 1 aprile 2022 le Cooperative che operano con lavoratori in forza presso appalti o servizi del territorio della provincia di Mantova, ad eccezione di quelle di tipo “B”, dovranno applicare la retribuzione mensilizzata. Indipendentemente dalla forma di calcolo utilizzata sarà attivato lo strumento della Banca delle Ore come disciplinato dallo specifico articolo in materia del presente accordo.
Per mensilizzazione della retribuzione si intende il pagamento in busta paga delle ore previste dal contratto individuale di assunzione o successive modifiche accordate con il Lavoratore, indipendentemente dalle ore lavorate che può essere espressa in giorni (26) o in ore (165 per il full-time).
Il riconoscimento delle spettanze è calcolato indipendentemente dall’eventuale saldo a debito o a credito della banca delle ore, e tiene conto della maturazione dei ratei (ferie, permessi, tredicesima e festività) sulla base del monte ore previsto nel singolo contratto di lavoro e/o successive modifiche.


Accordo mitigazione effetti Covid-19


Le parti stipulanti, riconoscendo le difficoltà e le sfide affrontate dal comparto della cooperazione sociale durante il periodo pandemico e nell’attesa della piena applicazione dei riconoscimenti economici previsti all’art. 10 del presente accordo relativo all’istituzione del Premio Territoriale di Risultato, concordano sull’erogazione da parte delle cooperative delle seguenti somme:
a) € 50,00 a maggio con le competenze del mese di aprile 2022;
b) € 50,00 a luglio con le competenze del mese di giugno 2022 con bilancio 2020 in utile
c) € 50,00 a novembre con le competenze del mese di ottobre 2022 con bilancio 2021 in utile;
Gli importi di cui ai punti a), b), c) saranno distribuiti ai lavoratori in forza alla data di erogazione in ragione della % part-time in vigore alla stessa data.

Licenziato in tronco il lavoratore che svolge altra attività lavorativa durante la malattia


Licenziato in tronco il lavoratore che svolge altra attività lavorativa durante la malattia


E’ legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente che svolga attività lavorativa presso terzi, incompatibile con le prescrizioni mediche, durante il periodo di assenza per malattia (Corte di Cassazione, Ordinanza 19 maggio 2022, n. 16208).


La vicenda


La Corte d’appello territoriale confermava il rigetto della domanda avanzata da un dipendente, direttore amministrativo di un centro di riabilitazione, nei confronti della società datrice di lavoro, tesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato, motivato, in particolare, dallo svolgimento di attività lavorativa presso terzi durante l’assenza per malattia, dalla violazione degli obblighi di lealtà e fedeltà in relazione al rapido recupero delle capacità di svolgere la prestazione e, inoltre, dall’assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità.


I Giudici di merito,invero, ritenevano che la condotta del lavoratore fosse idonea a integrare grave violazione degli obblighi contrattuali, tale da far venir meno la relazione di fiducia alla base del rapporto di lavoro. Risultava, difatti, provato che, in costanza di assenza per malattia, il lavoratore aveva svolto prestazioni presso altra ditta e si era dedicato ad altre attività fuori casa, anche durante le ore di reperibilità, senza dimostrare un’ urgente necessità di allontanarsi dal domicilio.
La Corte giudicava, inoltre, non provata dal lavoratore la compatibilità dell’attività svolta in favore di terzi con la malattia depressiva di cui era affetto, dal momento che le prestazioni espletate durante l’assenza risultavano inconciliabili con la specifica prescrizione di riposo e terapia farmacologica a questi indirizzata.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore.

La pronuncia della Corte


La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, condividendo la valutazione operata dai giudici di merito circa l’incompatibilità con la prescrizione medica di riposo dell’attività svolta dal dipendente durante il periodo di malattia.
La stessa ha posto, inoltre, in evidenza che l’origine della malattia, nel caso in oggetto sindrome ansioso-depressiva, non assumeva rilevanza in relazione alla natura degli addebiti contestati al lavoratore, i quali riguardano la violazione delle prescrizioni attinenti allo stato di malattia e non, dunque, la mancanza o simulazione della stessa.


I Giudici, infine, non hanno mancato di rilevare che il giudizio concernente la giusta causa di licenziamento era stato compiuto dalla Corte territoriale sulla base del complesso delle condotte addebitate al lavoratore e, innanzitutto, dello svolgimento presso terzi di attività lavorativa incompatibile con le prescrizioni mediche.
L’ allontanamento dal domicilio nelle fasce di reperibilità, in tale ottica, aveva dunque assunto rilevanza solo secondaria nell’ambito degli addebiti mossi al lavoratore e posti a fondamento della giusta causa di licenziamento, dovendosi pertanto ritenere adeguata la valutazione di proporzionalità della sanzione del licenziamento per giusta causa rispetto alla gravità della condotta.