METALMECCANICA INDUSTRIA: contributo Fondo Cometa

Da oggi è previsto l’aumento del contributo aziendale per i lavoratori under 35 neoiscritti al Fondo Nazionale di Pensione Complementare Cometa.

Dall’1/6/2022, per i lavoratori under 35 neoiscritti, il Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini (Cometa), ha considerato l’innalzamento del contributo a carico del datore di lavoro dal 2% al 2,2%.
Il rinnovo del CCNL metalmeccanico ha voluto incentivare le giovani generazioni a iscriversi al Fondo per costruire un futuro pensionistico più solido.
Il diritto a questa misura si acquisisce nel momento in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Cometa dopo il 5 febbraio 2021, abbia compiuto 35 anni e che versi nel Fondo il contributo individuale minimo che, come previsto dalla normativa sulla previdenza complementare, comporta anche quello del datore di lavoro.
Dall’1/6/2022, per il lavoratore che soddisfa i suddetti requisiti, il contributo del datore sale al 2,2% ed una volta che ha acquisito il diritto all’applicazione della clausola, lo mantiene anche se viene assunto da un nuovo datore di lavoro che applica il CCNL metalmeccanico.
Coloro che sono stati iscritti al Fondo Cometa tramite silenzio-assenso, non possono accedere a questa possibilità, perché non versano il contributo minimo a loro carico e quindi non beneficiano del contributo del datore di lavoro.

Qualificazione del periodo di guardia: la pronuncia della Cassazione


Il periodo di guardia è qualificato come come “orario di lavoro” laddove il lavoratore sia soggetto, durante i suoi servizi in regime di reperibilità, a vincoli di un’intensità tale da incidere, in modo oggettivo e molto significativo, sulla sua facoltà di gestire liberamente il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare detto tempo ai propri interessi.


Secondo l’orientamento giurisprudenziale, nelle ipotesi di servizio di reperibilità effettuato nel giorno di riposo settimanale e di mancata fruizione del riposo compensativo spetta al lavoratore un adeguato risarcimento per il danno da usura.
Spetta al datore di lavoro, al fine di adempiere ai propri obblighi, garantire il riposo compensativo della reperibilità, predisponendo i relativi turni, indipendentemente dal previsto raggiungimento di un accordo circa le modalità di godimento del riposo.
In materia, la Corte di Giustizia ha precisato che, un periodo di guardia può essere qualificato come «orario di lavoro» ai sensi della direttiva 2003/88 anche nel caso in cui manchi un obbligo del dipendente di permanere sul luogo di lavoro, in ragione delle conseguenze che il complesso dei vincoli imposti al lavoratore comporta per la sua facoltà di gestire liberamente il tempo «di attesa» e di dedicarsi ai propri interessi.
Qualora il dipendente sia soggetto, durante i suoi servizi in regime di reperibilità, a vincoli di un’intensità tale da incidere, in modo oggettivo e molto significativo, sulla sua facoltà di gestire liberamente il tempo durante il quale i suoi servizi professionali non sono richiesti e di dedicare detto tempo ai propri interessi si impone la qualificazione del periodo di guardia come «orario di lavoro».
A tal fine, è necessario prendere in considerazione il termine di cui dispone il lavoratore, nel corso del periodo di guardia, per riprendere le proprie attività professionali a partire dal momento in cui il datore di lavoro lo richieda, unitamente alla frequenza media degli interventi che detto lavoratore sarà effettivamente chiamato a garantire durante detto periodo.
Quanto al termine concesso per la ripresa del servizio, la Corte di Giustizia ha precisato che, quando tale termine, durante un periodo di guardia, è limitato a qualche minuto, tale periodo deve, in linea di principio, essere considerato, nella sua integralità, come «orario di lavoro». È tuttavia necessario, come parimenti precisato dalla Corte, stimare l’impatto di tale termine di reazione in esito a una valutazione concreta che tenga conto, eventualmente, da un canto, degli altri vincoli imposti al lavoratore, dall’altro, delle agevolazioni che gli sono accordate durante tale medesimo periodo. Secondo la disciplina collettiva, l’interessato deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti, senza che sia previsto l’utilizzo di un veicolo di servizio che gli consenta di fare uso di diritti in deroga al codice della strada e di diritti di precedenza; trattasi di disciplina riferibile a tutte le aree di pronto intervento e, dunque, anche a quelle soggette a frequenti richiami in servizio ed ad interventi di durata media significativa.
La concessione del riposo compensativo quando il servizio di reperibilità cade nel giorno di riposo settimanale deve essere allora interpretata nel senso dell’obbligo del datore di lavoro di concedere il riposo compensativo, per iniziativa propria (Ordinanza Corte di Cassazione 23 maggio 2022, n. 16582).

CCNL Impianti sportivi: firmato il rinnovo



Sottoscritto l’accordo per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit


L’ipotesi prevede il mantenimento della struttura contrattuale esistente fino al 31 dicembre 2023, con l’erogazione di 100,00€ riparametrati al 4° livello contrattuale e suddivisi in due tranches: una tranche di 50,00 € sarà erogata con la busta paga del mese di luglio 2022 e una seconda tranche di ulteriori 50,00 € sarà erogata con la retribuzione di ottobre 2022, per un complessivo ammontare di 1.850,00 € di massa salariale erogata.











































































LIVELLI

PARAMETRI

Oggi

Minimo


dall’1/7/2022

Minimo


dall’1/10/2022

Aumento dall’1/7/2022

Aumento dall’1/10/2022

Totale

Quadri 139,5627002 1.716,37 1.786,15 1.855,93 69,78 69,78 139,56
I 132,9560423 1.635,12 1.701,60 1.768,08 66,48 66,48 132,96
II 120,9965686 1.488,04 1.548,54 1.609,04 60,50 60,50 121,00
III 109,0647412 1.341,30 1.395,83 1.450,36 54,53 54,53 109,06
IV 100 1.229,82 1.279,82 1.329,82 50,00 50,00 100,00
V 94,23655494 1.158,94 1.206,06 1.253,18 47,12 47,12 94,24
VI 88,87967345 1.093,06 1.137,50 1.181,94 44,44 44,44 88,88
VII 81,9233709 1.007,51 1.048,47 1.089,43 40,96 40,96 81,92


Vengono sperimentalmente e transitoriamente sostituiti gli articoli 16 e 18 del CCNL con due previsioni leggermente diverse e più ampie, rispetto alla possibilità di assunzione, da parte delle Società e Associazioni sportive, di lavoratori con contratto a tempo determinato, quando queste hanno picchi di attività importanti o di stagionalità.
Tali articolati e pertanto i contratti a tempo determinato che saranno assunti attraverso quello strumento, avranno validità sino al 31 dicembre 2023, data di scadenza del verbale di accordo.
Fino al 31 dicembre 2023, le parti hanno concordato di proseguire le trattative per un nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che recepisca i numerosi mutamenti che ci sono stati in questi anni nel settore, che superi il doppio regime contrattuale, oltre ad altre questioni riguardanti il welfare, la salute e sicurezza, la bilateralità e le eventuali flessibilità comprese quelle adottate con questo verbale in via temporanea, ma soprattutto che recepisca e implementi contrattualmente le norme di legge che sono in via di cambiamento, attraverso la riforma della legislazione sul lavoro sportivo, in queste settimane all’attenzione della politica.

Permessi per allattamento e diritto ai buoni pasto: la pronuncia della Cassazione


In tema di pubblico impiego privatizzato l’attribuzione del buono pasto è subordinata all’effettuazione della pausa pranzo, presupponente l’osservanza del lavoratore di un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore; pertanto i buoni pasto non spettano ai lavoratori che, beneficiando delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, osservano, in concreto, un orario giornaliero effettivo inferiore a quello stabilito (Corte di Cassazione, Ordinanza 25 maggio 2022, n. 16929).


La vicenda


La Corte d’Appello territoriale ha respinto il gravame proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che aveva riconosciuto ad alcune lavoratrici il diritto al pagamento dei buoni pasto, dell’indennità di agenzia e di quella di produttività, con riferimento ai periodi in cui le stesse erano state assenti per allattamento, congedo di maternità, interdizione anticipata dal lavoro o congedo parentale.
La Corte, invero, riteneva che il riconoscimento, sulla base del CCNL applicabile, del diritto agli emolumenti rivendicati nel periodo di astensione obbligatoria per maternità/paternità consentisse di escludere che gli incentivi in questione fossero da rapportare alle ore ordinarie di servizio effettivamente prestate;
con riferimento ai buoni pasto, poi, il riconoscimento discendeva, secondo i giudici, dal disposto dell’art. 39 d. Igs. 151/2001, secondo cui i permessi in questione erano da considerare ore lavorative ai fini della retribuzione del lavoro, non rilevando l’assenza di una pausa destinata alla consumazione del pasto, trattandosi di presupposto espressamente ritenuto non necessario dal DPCM 18.11.2005, art. 5 lett. e) ed anche sul presupposto che, prevedendo il permesso per allattamento il diritto di uscire dall’azienda, l’esercizio di tale diritto non poteva comportare la perdita del beneficio dei buoni pasto, pur se ne fosse derivata l’assenza di pausa.


Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.


La pronuncia della Cassazione


La Corte di Cassazione, condividendo in parte la decisione dei giudici di merito limitatamente alle varie indennità rivendicate e riconosciute, ha riaffermato il principio secondo cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, le misure di tutela e sostegno della maternità e della paternità devono essere riconosciute anche ai genitori adottanti, adottivi e agli affidatari, con modalità adeguate alla peculiarità della loro rispettiva situazione, e, in linea generale, non possono avere incidenza negativa sul trattamento retributivo complessivo degli interessati.
Con riguardo ai buoni pasto, viceversa, la Corte di legittimità, accogliendo il ricorso proposto dall’Agenzia delle Dogane, ha richiamato il principio secondo cui l’attribuzione del buono pasto è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore; di conseguenza i buoni pasto non possono essere attribuiti ai lavoratori che, beneficiando delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, osservano, in concreto, un orario giornaliero effettivo inferiore alle suddette sei ore.
La Corte ha, altresì, precisato che nessuna valenza può essere attribuita all’equiparazione dei periodi di riposo alle ore lavorative, in quanto essa vale solo agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro, mentre l’attribuzione dei buoni pasto non riguarda né la durata né la retribuzione del lavoro ma ha natura assistenziale, essendo finalizzata a compensare l’estensione dell’orario lavorativo disposta dalla P.A., con un’agevolazione volta a consentire il recupero delle energie psico-fisiche degli interessati.


I Giudici di legittimità hanno, poi, evidenziato che, ai fini del diritto ai buoni pasto, avente natura assistenziale, non assume alcun rilievo l’assimilazione delle ore di permesso a quelle di lavoro ai fini della retribuzione. Queste ultime, in particolare, non sono utili all’integrazione del requisito del superamento delle sei ore.


Esaminando l’ulteriore profilo della vicenda in questione, la Corte ha, infine, sottolineato la necessaria coincidenza tra buono pasto ed esistenza nell’orario di lavoro di una pausa pranzo, atteso che il CCNL di riferimento subordina il diritto proprio all’effettuazione di un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa, al cui interno va consumato il pasto, escludendo, dunque, altri e diversi presupposti rispetto alla pausa.
Né alcun rilievo assume, ad avviso della Corte, la circostanza che, nel caso sottoposto ad esame, i permessi consentissero l’uscita dal luogo di lavoro, non potendosi desumere automaticamente che gli stessi avessero la natura di pausa pranzo.

Edilizia Industria Verona: verifica e determinazione EVR



Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la provincia di Verona – Accordo collettivo territoriale 12/4/2022 – Determinazione importi da erogare a livello provinciale nell’anno 2022 per l’anno di competenza 2021


L’ANCE Verona con Circolare del 6 maggio 2022, ha sintetizzato quanto segue a proposito degli importi da erogare a titolo di EVR ai lavoratori edili della provincia di Verona.


In data 12 aprile 2022, ANCE Verona Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil di Verona hanno sottoscritto l’accordo collettivo territoriale per la provincia di Verona che regolamenta l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) di competenza degli anni 2021, 2022 e 2023 quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio, così come previsto dall’art. 38 dall’accordo nazionale 1° luglio 2014 di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini (Edilizia Industria) 19 aprile 2010.
Con successivo accordo collettivo territoriale del 29 aprile 2022 ANCE Verona Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil di Verona hanno verificato gli indicatori territoriali sulla base dei dati forniti dalla Cassa Edile di Verona ed hanno determinato gli importi orari a livello territoriale dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) di competenza 2021 da erogare, da parte delle imprese, in una unica soluzione con la retribuzione del mese di competenza di agosto 2022 come da tabelle allegate


Tabelle EVR (2 Indicatori aziendali pari o positivi – 4%)


OPERAI


















Livello

2 indicatori aziendali pari o positivi

  Euro
4° livello 0,29
3° livello 0,27
2° livello 0,24
1° livello 0,21


IMPIEGATI



























Livello

2 indicatori aziendali pari o positivi

  Euro
7° livello 0,41
6° livello 0,37
5° livello 0,31
4° livello 0,29
3° livello 0,27
2° livello 0,24
1° livello 0,21


Tabelle EVR (1 Indicatori aziendali pari o positivi – 2,6%)


OPERAI


















Livello

1 indicatore aziendale pari o positivo

  Euro
4° livello 0,19
3° livello 0,17
2° livello 0,16
1° livello 0,13


IMPIEGATI



























Livello

1 indicatore aziendale pari o positivo

  Euro
7° livello 0,27
6° livello 0,24
5° livello 0,20
4° livello 0,19
3° livello 0,17
2° livello 0,16
1° livello 0,13