INPS: pubblicato il nuovo portale Patronati


Pubblicato il nuovo Portale Patronati, per il quale è stato previsto un periodo di “anteprima” che ha affiancato la precedente versione, consentendo agli utilizzatori finali di sperimentare lo strumento e fornire contributi e feedback utili.


Le novità principali del nuovo Portale Patronati, rispetto alla versione attuale in corso di dismissione, vertono sui seguenti aspetti e funzionalità: l’Home Page personalizzabile, suddivisa nelle seguenti sezioni autonome:
– I tuoi strumenti: strumenti di lavoro memorizzabili tra i preferiti da ogni singolo operatore di Patronato e raggiungibili direttamente dalla home page;
– I servizi utilizzati di recente: un elenco degli ultimi servizi utilizzati dall’operatore di Patronato;
– Le categorie di servizi: le categorie di servizi più utilizzate in generale dai Patronati;
– la sezione dei Servizi completamente rivista in funzione di una riorganizzazione della loro suddivisione per categorie e tematiche;
– l’architettura informativa dei servizi revisionata per creare famiglie di servizi associate a categorie di appartenenza in base alle prestazioni da fornire; un motore di ricerca semantico interno, per fornire un filtro rapido di ricerca dei servizi, senza dovere necessariamente navigare all’interno delle categorie di appartenenza;
– una nuova sezione di contenuti informativi, realizzata appositamente per i Patronati, per presentare i contenuti del portale www.inps.it in evidenza edi loro interesse, oltre a comunicazioni interne che riguardano soltanto gli operatori di Patronato;
– un sistema automatico di notifiche, per avvisare gli utenti di nuovi censimenti di servizi, modifiche o eventuali sospensioni degli stessi, oltre alla pubblicazione di nuovi contenuti informativi.
Per consentire agli operatori di Patronato un passaggio graduale, successivamente all’attivazione della nuova interfaccia, l’attuale versione in linea del Portale Patronati resterà momentaneamente disponibile (messaggio del 14 luglio 2022, n. 2822).


Licenziata in tronco la lavoratrice che non si sottopone a visita medica


Il rifiuto della dipendente di sottoporsi a visita medica sul luogo di lavoro legittima il suo licenziamento anche nel caso in cui tale comportamento sia conseguenza di un presunto demansionamento, a seguito della nuova attività assegnata (Corte di Cassazione, Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22094).


La vicenda


Veniva confermata dalla Corte di appello territoriale la sentenza di primo grado di rigetto dell’impugnativa del licenziamento di una lavoratrice, irrogato dalla s.p.a. di cui questa era stata dipendente con mansioni di impiegata amministrativa.
Il licenziamento era stato irrogato per giusta causa, in seguito alla lettera di contestazione disciplinare in cui le era stato ascritto di essersi rifiutata di effettuare la visita medica in due giornate, nella prima circostanza adducendo l’inidoneità del luogo di svolgimento del controllo e, nel secondo caso, omettendo di presentarsi nel luogo ed orario del previsto espletamento.
La Corte distrettuale, in particolare, aveva ritenuto che la richiesta di sottoposizione a visita medica fosse conforme alla legge e il rifiuto della lavoratrice dovesse, dunque, reputarsi illegittimo e non giustificato.


Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, lamentando che la visita medica disposta dall’azienda aveva la sola finalità di accertare l’idoneità della lavoratrice non allo svolgimento delle mansioni già assegnate e in corso di svolgimento, bensì l’idoneità a svolgere nuove e ben diverse mansioni lavorative assegnatele illegittimamente.
La fattispecie concreta, ad avviso della dipendente, non poteva, pertanto, essere ricondotta a quella normativamente prevista dall’art. 5, L. n. 300/70, in quanto non avrebbe dovuto essere considerato solo il fatto oggettivo del cambio di mansioni, ma anche quello finalistico della illegittimità del nuovo incarico.


La decisione della Cassazione


La suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando, in punto di diritto, che la visita medica di idoneità in ipotesi di cambio delle mansioni è prescritta per legge e la richiesta di sottoposizione a tale visita, da parte del datore di lavoro, prima della assegnazione alle nuove mansioni, come correttamente posto in rilievo dai giudici di merito, rappresenta un adempimento dovuto.
Il rifiuto della lavoratrice, dunque, volto a contrastare un illegittimo demansionamento, giacchè le nuove mansioni erano state ritenute dalla stessa non conformi alla qualifica rivestita e non compatibili con le condizioni di salute, doveva considerarsi illegittimo.
La visita medica disposta, difatti, era preventiva e prodromica all’assegnazione delle nuove mansioni e l’omissione della stessa avrebbe costituito un colposo e grave inadempimento di parte datoriale.


Nel caso di specie, dunque, da un lato, il datore di lavoro si era limitato ad adeguare la propria condotta alle prescrizioni imposte dalla legge per la tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell’espletamento delle mansioni loro assegnate e, dall’altro, la dipendente avrebbe ben potuto impugnare un eventuale esito della visita, qualora non condiviso, ovvero l’asserito illegittimo demansionamento, innanzi agli organi competenti.
I Giudici di legittimità, inoltre, essendo comprovati l’illegittimità del comportamento omissivo della dipendente e lo scopo della condotta del datore di lavoro, finalizzata alla prevenzione rispetto alla sicurezza e salubrità nei luoghi, hanno ritenuto condivisibile la valutazione operata in sede di appello circa la ricorrenza di elementi idonei a costituire la giusta causa di licenziamento e la proporzionalità della sanzione.

Prorogate le misure Covid-19 San.Arti

Confermate dal Fondo di Assistenza Sanitaria San.Arti., le misure straordinarie Covid-19 fino al 30 settembre 2022.

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato, San.Arti., ha prorogato ai propri iscritti, fino al 30 settembre 2022, il rimborso delle franchigie versate per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici effettuati presso le strutture della rete convenzionata con UniSalute.
Prorogata anche l’indennità per ricovero dedicata ai Titolari non iscritti.
Le prestazioni che rientrano nelle misure straordinarie Covid-19 sono:
– Indennità Giornaliera per Ricovero di 100 euro al giorno per massimo 50 giorni l’anno
– Indennità Forfettaria Post Ricovero di 1.000 euro l’anno
– Indennità Forfettaria Post Ricovero in Terapia Intensiva di 2.000 euro l’anno
– Rimborso delle Franchigie

Scadenza del terzo trimestre al Fondo Easi previsto dal CCNL CED


 


Scade  il 16 luglio il termine entro il quale va effettuato il versamento al Fondo di assistenza sanitaria EASI relativo al terzo triemestre (1° luglio – 30 settembre) per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED)

La quota da corrispondere per la copertura sanitaria del dipendente è fissata in euro 17,00 mensili per 12 mensilità di cui euro 15,00 a carico del datore lavoro e euro 2,00  a carico di ciascun lavoratore iscritto al Fondo Easi.
Il datore di lavoro che ometta il versamento è tenuto a corrispondere al lavoratore in busta paga un elemento distinto della retribuzione di euro 36,00 per quattordici mensilità, utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali, compreso il Tfr.
La quota una tantum per l’iscrizione è pari a euro 40,00 a totale carico dell’azienda.
Il versamento dei contributi avviene con cadenza trimestrale anticipata alle date:
-16 gennaio: trimestre 1° gennaio – 31 marzo
-16 aprile: trimestre 1° aprile – 30 giugno
-16 luglio: trimestre 1° luglio – 30 settembre
-16 ottobre: trimestre 1° ottobre – 31 dicembre
Ad ogni scadenza il Fondo provvede in maniera automatica a generare le distinte di pagamento che verranno inoltrate all’indirizzo e-mail  specificato al momento dell’iscrizione dell’azienda e che saranno disponibili anche on-line accedendo al portale alla sezione “Gestione Pagamenti”.  La distinta di pagamento darà l’importo esatto da versare e la causale da utilizzare per ogni trimestre di riferimento e dovrà obbligatoriamente essere riportata in maniera precisa e puntuale all’atto del versamento.


Lavoratori dello spettacolo: disegno di legge lelega di riordino della disciplina


Via libera definitivo del Parlamento al disegno di Legge recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”, che modifica radicalmente l’attuale disciplina, grazie al riconoscimento in favore dei lavoratori del settore di tutele e diritti, nonché di una maggiore stabilità e qualità dei percorsi professionali.


Tra le numerose novità:
– il riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
– la previsione di un’indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;
– specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;
– tutele specifiche per l’attività preparatoria e strumentale all’evento o all’esibizione artistica;
– riconoscimento della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli;
– l’incremento a 120 euro, con effetto dal 1° luglio 2022, del limite massimo di importo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali;
– l’introduzione di disposizioni per il riconoscimento dei Live Club, quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, nonché disposizioni per il sostegno di tali attività;
– l’istituzione del Registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali, al fine di conferire maggiore identità agli appartenenti alle categorie di lavoratori operanti nel campo dello spettacolo; dell’Osservatorio dello spettacolo, diretto a promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, completezza e affidabilità; del Sistema nazionale a rete degli Osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l’Osservatorio dello spettacolo e gli Osservatori regionali; del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo, con lo scopo di favorire il dialogo fra gli operatori, nell’ottica di individuare e risolvere le criticità del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia da Covid-19;
– la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo (Ministero lavoro, comunicato 13 luglio 2022).