Le retribuzioni convenzionali del 2023 per i lavoratori italiani all’estero

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2023 il decreto con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha determinato le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero riferite all’anno 2023 (D.M. 28 febbraio 2023). 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fissa annualmente, con apposito decreto, le retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti all’estero, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei: tali retribuzioni vengono utilizzate per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi e anche al fine del computo dell’indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati.

 

Con il decreto in oggetto, le retribuzioni convenzionali riferite all’anno 2023 da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero ai sensi del D.L. n. 317/1987, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 398/1987, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2023 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2023, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del decreto stesso.

 

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

 

Il decreto prende in considerazione anche il caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, che si verifichino nel corso del mese, precisando che, in tali ipotesi, i valori convenzionali individuati nelle tabelle sono divisibili in ragione di 26 giornate.

 

Infine, l’articolo 4 del decreto riguarda il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati, che va liquidato sulle retribuzioni convenzionali così come fissate nelle predette tabelle.

 

Autonomi e professionisti non titolari di partita IVA, indicazioni per l’indennità una tantum

L’INPS riepiloga i requisiti di accesso all’indennità una tantum introdotta dal Decreto Aiuti ed estesa anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti non titolari di partita IVA, indicando modalità e termini di presentazione della domanda (INPS, circolare 16 marzo 2023, n. 30).

Come noto, il D.M. 7 dicembre 2022, introducendo l’articolo 2-bis al decreto interministeriale 19 agosto 2022, ha esteso il riconoscimento dell’indennità una tantum prevista dal decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) anche a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS che soddisfano i medesimi requisiti individuati per le altre categorie di beneficiari dell’indennità dallo stesso decreto interministeriale.

 

Il richiamato decreto interministeriale 19 agosto 2022, nel definire i criteri e le modalità per il riconoscimento della predetta indennità una tantum, all’articolo 2, comma 2, aveva infatti previsto, tra i requisiti di accesso, anche la titolarità di partita IVA attiva alla data del 18 maggio 2022: tale requisito non è più necessario per i lavoratori autonomi e i professionisti a seguito della modifica apportata dal D.M. 7 dicembre 2022.

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, riepiloga innanzitutto i requisiti di accesso all’indennità una tantum in oggetto, ovvero: a) avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021; b) essere già iscritti alla gestione autonoma dell’INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022; c) avere un’attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022; d) avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità; e) non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti; f) non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

 

In presenza di un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, l’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori interessati nella misura di 350 euro, anziché nella misura di 200 euro: in tal caso, i lavoratori autonomi e professionisti, non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, devono altresì soddisfare congiuntamente tutti i requisiti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) ed f).

 

Entro la data del 30 aprile 2023 i lavoratori destinatari del beneficio dovranno presentare apposita domanda in via esclusivamente telematica utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto.

 

La domanda è disponibile accedendo con SPID di livello 2 o superiore, CIE o CNS alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” >, dove selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondete alla categoria di appartenenza fra quelle indicate che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum – Autonomi Senza Partita IVA”.

 

Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

 

L’INPS ricorda che i professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum in oggetto, sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti. Nel caso, invece, in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui sopra, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS

 

Nella compilazione della domanda, il soggetto interessato deve indicare, a pena di inammissibilità e sotto la sua responsabilità:

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;

b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;

c) di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;

d) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;

e) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro;

f) di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;

g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum in oggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria.

 

Riguardo al requisito reddituale, si evidenzia che le dichiarazioni aventi a oggetto il limite di reddito complessivo percepito nel periodo d’imposta 2021 – lettere d) ed e) di cui all’elenco sopra riportato – sono tra loro alternative.

 

Infine, nella circolare in commento, vengono indicati il finanziamento della misura, il monitoraggio del limite di spesa e le istruzioni contabili.

 

 

SAN.ARTI: aperte le iscrizioni ai familiari dei dipendenti delle imprese artigiane

Dal 2023 è possibile iscriversi in ogni momento e versare la quota in piccoli importi mensili 

Il Fondo SAN.ARTI., il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato, ha previsto anche per il 2023 la possibilità di iscrizione dei familiari dei lavoratori dipendenti e di titolari, soci, collaboratori delle imprese artigiane. Per familiari si intendono i coniugi o conviventi e i figli distinti in due fasce di età: da 0 fino a 18 anni di età e da 18 anni compiuti a 26 anni di età.
Le Prestazioni del Piano sanitario sono erogate:
– direttamente da SAN.ARTI.  in autogestione
– da UniSalute per conto di SAN.ARTI.
Dal 2023 è possibile iscriversi in ogni momento e versare la quota in piccoli importi mensili tramite addebito automatico ricorrente su carta di credito (familiari fino a 18 anni 10,00 euro al mese, familiari dai 18 anni compiuti ai 75 anni 15,00 euro al mese).
Le prestazioni decorrono superati 3 mesi di carenza iniziale.
Gli iscritti in copertura fino a luglio 2023 potranno rinnovare nel mese di maggio.

 

CCNL Esattorie-Banche: siglata l’Ipotesi d’Accordo sulla polizza sanitaria

Nuove garanzie sanitarie per i lavoratori del comparto

In data 8 marzo 2023, tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin, è stata siglata l’Ipotesi di Accordo sulla polizza sanitaria applicata ai lavoratori del settore aderenti ad essa, e che andrà a sostituire quella vigente, con scadenza il 31 gennaio 2024.
Attraverso la suddetta, le Parti Firmatarie hanno inteso realizzare delle variazioni in merito.
A titolo di esempio, si enunciano quelle relative:
– al Regime rimborsuale inerente a
1. ricoveri con o senza intervento, con scoperto pari al 20%, e con franchigia minima pari ad euro 250,00 e massima pari ad euro 1.500,00;
2. day hospital e day surgery, con scoperto del 20%, e con franchigia massima nella misura di euro 350,00;
– alle Spese per accertamenti diagnostici e terapie di alta specializzazione avente un massimale pari ad euro 3.000,00 per annualità assicurativa e per ogni nucleo familiare, con regime diretto scoperto pari al 10%, e con franchigia minima di euro 30,00;
– al Regime rimborsuale con scoperto pari al 25%, e con franchigia minima di euro 50,00.
L’AdEr si impegna altresì a versare per ogni dipendente iscritto una somma pari ad euro 1.300,00 circa le garanzie offerte. In aggiunta, si precisa che, ogni lavoratore potrà includere nella copertura, i familiari non fiscalmente a carico mediante la corresponsione di un premio pari ad:
– euro 296,43 fino a 30 anni;
– euro 395,32 da 31 a 45 anni;
– euro 592,97 da 46 a 65 anni;
– euro 823,60 per un solo coniuge, da 66 a 75 anni.
Il personale in pensione, con massimo fino a 75 anni di età e che intende aderire alle polizza, dovrà corrispondere un premio per una somma pari ad euro 1.887,37 con possibilità di estenderla anche al coniuge e/o ai figli, mediante l’esborso di un ulteriore premio pari a:
– euro 300,64, fino a 30 anni ;
– euro 400,35, da 31 a 45 anni;
– euro 601,27, da 46 a 65 anni;
– euro 835,12, da 66 a 75 per il solo coniuge.
Il notevole deficit economico esistente tra premio versato e costo delle prestazioni sopportato dalla Compagnia di assicurazione e consolidato nel corso degli anni di vigenza del contratto, ha reso indispensabile l’intervento sulle garanzie offerte, perché le attuali condizioni esistenti, ad oggi, risulterebbero fuori mercato e quindi non attrattive ai fini della partecipazione alla nuova gara che si intende predisporre in tempi congrui per consentire la prosecuzione della copertura sanitaria.
Nell’ipotesi di accordo sono contenute altresì le modifiche che si spera porteranno all’aggiudicazione della gara; ed inoltre, a fronte della richiesta di incrementare il valore del premio, si è infine ottenuto un aumento del 17%, risultando così realizzato l’obiettivo di mantenere l’attuale impianto della polizza, il cui costo rimane totalmente a carico dell’Ente. 
Da ultimo preme comunicare che, è stata programmata per il 28 marzo 2023, una riunione per l’aggiornamento del Protocollo relativo alle misure di contrasto all’epidemia da Covid 19.

CCNL Enel: accordo per la conversione del Premio di risultato in prestazioni welfare

Estesa la possibilità di convertire fino al 100% del Premio per ogni tipologia di beni e servizi presenti sulla piattaforma dedicata

Enel Italia e Flaei, Filctem e Uiltec hanno sottoscritto il 14 marzo 2023 un accordo che introduce miglioramenti per la conversione del Premio di risultato aziendale in prestazioni welfare. 
Con l’accordo siglato, che aggiorna i precedenti del 2018, viene incrementata dal 15% al 20% la maggiorazione del credito riconosciuta al lavoratore che converte il Premio di risultato in welfare.
E’ stata inoltre estesa la possibilità di convertire fino al 100% del Premio per ogni tipologia di beni e servizi, mentre in passato il limite del 60% era superabile solo in caso di accredito su FOPEN. A tal fine ogni dipendente ha la possibilità di scegliere su una piattaforma dedicata i beni e servizi di welfare per la conversione del premio, in base alle proprie esigenze individuali e familiari.
Restano invariate le precedenti regolamentazioni in ordine alla tempistica per la conversione, tempi per l’utilizzo del credito welfare, tipologie di beni e servizi acquistabili con il credito welfare.
L’intesa, affermano le OO.SS. rende più vantaggiosa la conversione in welfare del premio, tenendo conto la riduzione della tassazione del premio di risultato dal 10% al 5%.