Compimento maggiore età minori percettori di indennità di accompagnamento o di comunicazione e benefici

I soggetti minori in possesso dei requisiti socio – economici per poter accedere alla pensione di inabilità, per cecità civile o per sordità civile, devono inviare all’INPS il modello “AP70” ai fini dell’erogazione delle prestazioni al compimento della maggiore età, senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari (INPS, messaggio 18 aprile 2023, n. 1446). 

Come noto, ai minori titolari di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione, nonché ai minori affetti da sindrome di Down o da sindrome di talidomide, le prestazioni economiche correlate al raggiungimento della maggiore età sono attribuite senza ulteriori accertamenti sanitari (articolo 25, comma 6, D.L., n. 90/2014).

 

L’INPS segnala, pertanto, che tali soggetti non sono tenuti a presentare una nuova domanda, ma devono inviare all’Istituto il modello “AP70” per autocertificare i dati socio – economici necessari alla liquidazione della prestazione loro spettante al compimento della maggiore età, ossia la pensione di inabilità, la pensione per cecità civile o la pensione per sordità.

 

L’interessato può utilizzare a tal fine la procedura semplificata messa a disposizione dall’INPS, denominata “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”, raggiungibile sul sito istituzionale autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE) o, in alternativa, rivolgersi a un istituto di patronato riconosciuto dalla legge.

 

Al richiedente che, in esito alle verifiche effettuate, risulti in possesso dei requisiti richiesti per accedere alla pensione di inabilità, per cecità civile o per sordità civile, verrà pertanto erogata la prestazione economica correlata alla maggiore età senza bisogno di essere sottoposto a nuovo accertamento sanitario.

 

Peraltro, l’INPS segnala che i soggetti suindicati saranno informati almeno 6 mesi prima del compimento della maggiore età, con l’invito alla trasmissione del predetto modello “AP70”.

 

Qualora, invece, il soggetto interessato intenda richiedere un verbale sanitario con giudizio medico legale aggiornato alla maggiore età, anche ai fini dei benefici in tema di collocamento mirato previsti dalla Legge n. 68/1999, sarà necessario presentare una nuova domanda di invalidità civile.

 

CIPL Agricoltura Impiegati – Frosinone: rinnovo contratto 

Rinnovato il Contratto per i dipendenti del Settore, previsto incremento della retribuzione

Le Sigle Sindacali di Confagricoltura, Federazione Provinciale Coldiretti e Cia Agricoltori italiani, tutte del distaccamento di Frosinone, insieme a Confederdia, Fai-Cisl, Flai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno disposto il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli Impiegati Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Frosinone. Il suddetto decorre dal 1° gennaio 2022 con scadenza il 31 dicembre 2025.
All’interno del medesimo viene inserito un incremento della retribuzione pari al:
4% dal 1° aprile 2023;
1% dal 1° settembre 2023.
Inoltre, per i Quadri e gli Impiegati agricoli con contratto a tempo parziale, che prestano servizio presso più aziende, viene riconosciuta un’indennità specifica nella misura del 5% della retribuzione oraria; mentre gli impiegati assunti al 6° livello, dopo 12 mesi di servizio passeranno al 5° livello.
Invece, se il dipendente assume il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, impiego che da CCNL non rientra nelle mansioni del lavoratore subordinato, ha diritto ad un compenso aggiuntivo, corrisposto in rate mensili da 60,00 euro l’una.
Qualora il suddetto lavoratore dovesse andare incontro ad azioni giudiziarie, derivanti dallo svolgimento dell’incarico assegnatogli o di fatto riconosciuto, sarà il datore di lavoro a farsi carico delle spese legali, tramite la copertura assicurativa. 

Contratto di espansione e incentivi all’occupazione, i chiarimenti dell’INPS

L’INPS esamina alcune condizioni ostative all’applicabilità degli incentivi previsti dalla legislazione vigente in caso di nuove assunzioni effettuate in conformità alle previsioni del contratto di espansione, fornendo chiarimenti in merito (INPS, messaggio 18 aprile 2023, n. 1450).

Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021), i datori di lavoro che abbiano un organico non inferiore a 50 unità possono, per gli anni 2022 e 2023, avviare una procedura di consultazione finalizzata alla stipula, in sede governativa, di un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria).

 

Con il messaggio in commento, l’INPS ha fornito chiarimenti in materia di accesso agli incentivi all’occupazione per le nuove assunzioni in presenza di un contratto di espansione, alla luce di alcune criticità emerse in riferimento ai principi generali che regolano l’applicazione dei suddetti incentivi.

 

L’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015 prevede espressamente, al comma 1, lettera a), che “gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva”.

 

Al riguardo, l’Istituto chiarisce che quanto contenuto nel contratto di espansione e sottoscritto in sede ministeriale, ossia l’impegno del datore di lavoro ad assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato (o di apprendistato professionalizzante), non integra la fattispecie di “obbligo preesistente”. 

 

Infatti, sebbene la finalità perseguita dal contratto di espansione sia collegata alla volontà di realizzare un ricambio della forza lavoro aziendale, secondo la quale nel contratto di espansione deve essere espressamente preventivato il numero di assunzioni da effettuare, non può essere considerata al pari di un obbligo legale di assunzione, in quanto in forza dell’accordo sottoscritto, le parti si impegnano liberamente e genericamente ad assumere lavoratori con profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione.

 

L’obbligo di assunzione, infatti, è tale solo laddove il datore di lavoro interessato non abbia libertà di scegliere se assumere mentre, in questo caso, l’obbligo rappresenta una clausola del programma contrattuale al quale il datore di lavoro volontariamente si assoggetta e, conseguentemente, l’effettuazione delle assunzioni non costituisce l’attuazione di un obbligo di legge, ma il mero adempimento della previsione contrattuale.

 

Ancora, il medesimo articolo 31 sopra citato, alla lettera c) del comma 1, dispone che “gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive”.

 

A tal proposito, si evidenzia che il contratto di espansione mira al perseguimento del progresso e dello sviluppo tecnologico del datore di lavoro interessato, sia per il tramite del ricambio generazionale, sia per effetto dell’aggiornamento delle professionalità del personale in organico.

 

Pertanto, tenuto conto del carattere di specialità che connota il contratto di espansione, per le nuove assunzioni previste nell’accordo è possibile accedere alle misure agevolative anche laddove siano in atto, presso il datore di lavoro, riduzioni dell’orario di lavoro ai sensi dell’articolo 41, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015, non ravvisandosi, in relazione a tale profilo, un effettivo contrasto con la ratio sottesa alla previsione normativa sopra richiamata. 

Ebipro: rimborso contributi per la formazione

Dal 20 aprile è possibile inviare le domande per ottenere l’indennizzo 

L’Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali, in collaborazione con Andi, ha disposto il rimborso di parte della formazione dei Professionisti e dei loro collaboratori, principalmente per quel che riguarda i corsi dedicati alla tutela e alla sicurezza sul lavoro.
Nella fattispecie, è possibile richiedere il rimborso per:
– nuovo corso Fad di Formazione sulla Sicurezza Laser (6 crediti Ecm), dal 20 aprile;
– corso Fad del Nuovo Documento di Valutazione dei Rischi (12 crediti Ecm).
In entrambi i casi, il rimborso è nella misura del 60% (Iva esclusa,  in caso di adesione alla bilateralità di settore (Cadiprof ed Ebipro), e del 100% (Iva esclusa) in caso di adesione alla bilateralità di settore e al Fondoprofessioni.
Nella richiesta di rimborso vanno indicati necessariamente i nomi dei corsi Fad o in presenza:
– Fad, il Nuovo Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr);
– Fad, Corso di Formazione sulla Sicurezza Laser;
– Corso in presenza “Guida alla compilazione del Dvr”. 

Fondo Sanilog: entro il 16 maggio versamento della seconda rata

Prevista la seconda rata semestrale di contribuzione dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 per tutti i dipendenti in forza al 30 aprile 2023 

Il Fondo Sanilog, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Trasporto merci – Artigianato, ha stabilito che entro il 16 maggio le aziende dovranno versare la II rata semestrale di contribuzione per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, pari a 75,00 euro per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato in forza al 30 aprile 2023, compresi gli apprendisti.
Al fine di riscontrare la correttezza dell’elenco della forza lavoro e conoscere l’importo totale del versamento ovvero effettuare la registrazione di eventuali nuove assunzioni o cessazioni, le aziende potranno accedere alla propria area riservata dal 2 al 16 maggio 2023.
Il ritardato pagamento del contributo da parte dell’azienda comporterà la sospensione della copertura per i dipendenti dal 1° luglio 2023 e la successiva comunicazione dell’omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria. In caso di omissione contributiva l’azienda ha una responsabilità
diretta nei confronti dei propri dipendenti.
In caso di cessazione dell’attività lavorativa del lavoratore, la copertura sarà comunque erogata fino alla fine del semestre pagato e il datore di lavoro potrà trattenere la quota di contributi versati per i mesi successivi alla cessazione.