CCNL Alimentari – Piccola Industria: con giugno nuovi minimi retributivi



Aumento medio dei minimi tabellari per il personale qualificato di settore


L’Ipotesi di Accordo sottoscritta in data 12 luglio 2021, tra Unionalimentari (Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare), Fai-Cisl, Flai-Cigl e Uila-Uil, con decorrenza dal 1° luglio 2020 al 31 ottobre 2024, per il rinnovo delle parti normative ed economiche del CCNL scaduto il 3 giugno 2020, ed applicato alle Aziende industriali produttrici e trasformatrici di alimenti destinati all’uomo o alla specie animale quali: l’industria delle conserve animali, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese consortili produttrici di alimenti zootecnici, l’industria dei vini, dei liquori, delle acque e bevande gassate, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, birra e del malto, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), della macinazione e pastificazione, della panificazione, dei prodotti da forno, delle conserve ittiche, dello zucchero, dell’alcol e del lievito, della macellazione e lavorazione delle carni, della produzione di pasti destinati a collettività, ivi comprese le mense aziendali ed interaziendali, prevede, dal 1° giugno 2023 per il personale qualificato, un aumento medio a regime dei minimi tabellari come di seguito riportati.
































Livello Minimo
Quadro 2.582,10
1 2.482,10
2 2.158,33
3 1.780,65
4 1.564,82
5 1.402,93
6 1.294,99
7 1.187,09
8 1.079,18

CCNL Turismo – Catene Alberghiere: al via il negoziato per il settore dell’industria turistica

Bilateralità, welfare e aumenti salariali tra le richieste delle Parti Sociali

E’ ripreso il 2 maggio 2023 il confronto tra Federturismo Aica Confindustria e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil per il rinnovo del contratto dell’Industria Turistica. Le OO.SS. hanno ribadito nell’incontro i contenuti della piattaforma già presentata nel 2017, in vista della scadenza del contratto avvenuta nel dicembre 2018. 
Le Parti Sociali, consapevoli dell’eccessivo allungamento dei tempi del confronto dovuto alla pandemia da Covid-19, hanno espresso la necessità di delineare un percorso di rinnovo con tempi certi e più rapidi al fine di giungere alla sottoscrizione di un nuovo accordo. 
La controparte datoriale ha sottolineato l’opportunità di delineare un percorso di rinnovo volto al rafforzamento del sistema delle relazioni industriali e al superamento di alcune criticità legate soprattutto al tema della bilateralità e del welfare contrattuale. Da parte delle OO.SS. la priorità è stata invece evidenziata sui temi salariali.
Durante il confronto Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno ribadito la necessità di ricevere risposte concrete rispetto alle aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, sia in termini salariali, che per quanto riguarda gli altri temi già ricompresi nella piattaforma unitaria, quali appalti e terziarizzazioni, formazione, riconoscimento della professionalità, diritti individuali e politiche di genere.
In conclusione Federturismo e Aica hanno evidenziato la volontà di proseguire il negoziato, condividendo l’impostazione di approfondire tali tematiche attraverso un confronto dapprima di natura tecnico, per approdare solo successivamente ad un confronto politico da realizzarsi in plenaria. 
Il negoziato proseguirà nel mese di giugno, con un approfondimento su relazioni industriali e contrattazione di secondo livello. 

L’equo compenso per i professionisti è legge

Pubblicate in gazzetta le nuove disposizioni in materia di giusta retribuzione delle prestazioni per figure iscritte o meno agli Ordini che entreranno in vigore dal 20 maggio 2023 (Legge 21 aprile 2023, n. 49).

 Le norme sull’equo compenso delle prestazione professionali sono divenute legge con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2023. La Legge n. 49/2023 si occupa in particolare della corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale degli avvocati, dei professionisti iscritti agli ordini e collegi e anche delle figure non iscritte a ordini.

Dal 20 maggio 2023, data di entrata in vigore della legge, le norme in questione si applicheranno ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative e delle società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro e anche della pubblica amministrazione.

Annullamento delle clausole che prevedono un compenso non equo

La Legge n. 49/2023 prevede, di conseguenza, la nullità delle clausole contrattuali che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera: si tratta, in particolare, delle pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia.

Gli accordi vessatori, pertanto, possono essere impugnati dal professionista dinanzi al giudice competente che procederà alla rideterminazione secondo i parametri sopra citati, condannando eventualmente il cliente al pagamento della differenza e se del caso anche di un indennizzo che può arrivare fino al doppio della differenza in oggetto.

Disciplina del compenso equo

Gli accordi preparatori o definitivi, vincolanti per il professionista, vengono presunti unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria.  La prescrizione del diritto al pagamento dell’onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l’impresa. 

Parere di conguità degli ordini

Il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista può costituire titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria. 

L’Azione di classe

Infine, una delle novità più rilevanti della normativa sull’equo compenso riguarda la possibilità di ricorrere all’azione di classe per tutelare i diritti individuali omogenei dei professionisti. Peraltro, l’azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell’ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

 

 

Diventa Legge il decreto sui flussi di ingresso dei lavoratori stranieri

Pubblicata sulla G.U. del 5 maggio 2023 la Legge di conversione, con modifiche, del D.L. n. 20/2023 recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare (Legge 5 maggio 2023, n. 50).

E’ entrata in vigore dal 6 maggio 2023 la Legge n. 50/2023 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 20/2023 sui flussi di ingresso dei lavoratori stranieri e il contrasto al fenomeno dell’immigrazione irregolare.

 

Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il nuovo comma 2 dell’articolo 1 del D.L. n. 20/2023, stabilisce che “Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i Ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all’articolo 42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato».

 

Ai sensi del comma 5 bis dell’articolo 1, introdotto in sede di conversione, possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito. Inoltre, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24 del decreto, in quanto compatibili, possono essere autorizzati l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio.

 

In via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, è consentito alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alle loro articolazioni territoriali o di categoria di concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell’immigrazione iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi di origine. A completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione da parte dei predetti enti, i lavoratori possono fare ingresso in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell’articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso.

 

Viene inserito il nuovo articolo 4 bis contenente disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati, prevedendosi che il permesso di soggiorno di cui al comma 1 dell’art. 32 di cui al testo unico del D.Lgs. n. 286/1998, può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell’effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del citato testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Sono adottate misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera, è prevista l’attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l’isola di Lampedusa. 

 

Si segnalano, inoltre, disposizioni in materia di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale

 

CCNL Cooperative sociali: incontro tra le OO.SS. e le Centrali Cooperative per il rinnovo del contratto

Continua il confronto tra le Parti Sociali sul campo di applicazione del contratto e sulla classificazione del personale 

Mercoledì 3 maggio nella sede di ConfCooperative a Roma è proseguito il confronto tra le organizzazioni sindacali e le Centrali Cooperative sul rinnovo del contratto applicabile alle lavoratrici ed ai lavoratori delle cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo – Cooperative Sociali, scaduto il 31 dicembre 2019.
Le Parti Sociali, sin dall’inizio delle trattative, hanno posto l’attenzione sul campo di applicazione del contratto, per il quale si inizia finalmente a delineare una possibile mediazione. Hanno convenuto altresì di sospendere il tema per poi riprenderlo a valle della discussione sui lavori delle tre commissioni tecniche relative all’aggiornamento della classificazione del personale, al fine di analizzare le risultanze prodotte dalla prima commissione relativa all’area tematica istruzione e formazione.
L’incontro della scorsa settimana, affermano le OO.SS., ha da subito evidenziato le diverse sensibilità e posizioni presenti al tavolo, relativamente al corretto inquadramento dei profili impiegati nei servizi del sistema integrato 0-6, a quelle legate alle ore non frontali di lavoro e più in generale al calendario scolastico.
La discussione sia in ordine alla parte normativa che a quella economica è stata poi rinviata ai prossimi incontri.
I sindacati hanno infine condiviso con le Centrali l’esigenza di intensificare l’agenda dei lavori con l’obiettivo di arrivare in tempi celeri al rinnovo contrattuale scaduto da 3 anni.