CIRL Personale sanitario – Lazio: prestazioni aggiuntive per il personale di Pronto Soccorso

La Giunta regionale ha ratificato l’accordo del 9 giugno scorso, sottoscritto con i sindacati

La Giunta regionale ha ratificato l’accordo siglato il 9 giugno scorso, sottoscritto con i sindacati, per le prestazioni aggiuntive dei medici (100,00 euro lordi l’ora) in servizio nei pronto soccorso, a decorrere dal mese di maggio e valevole per tutto il 2023.
La delibera, al fine di remunerare il servizio prestato nei pronto soccorso dal personale stabilmente assegnato, garantisce 340,00 euro lordi in più per 65 ore mensili (di cui almeno un turno notturno o festivo) fino ad arrivare a 1.040,00 euro per 150 ore (comprensive di 5 turni notturni e/o festivi). 
Un provvedimento, come afferma la Regione in una nota, che punta alla valorizzazione e alla crescita professionale del personale dei dipartimenti di emergenza e urgenza, e che intende garantire la continuità del servizio sanitario, nonchè la gravosità e la complessità dell’attività svolta.
Inoltre, l’obiettivo è di non ricorrere ai contratti di lavoro a termine, di evitare le esternalizzazioni e di fronteggiare le cessazioni volontarie nei pronto soccorso. Queste ultime, infatti, potrebbero mettere a rischio da un lato l’assistenza ai pazienti e le attività sanitarie, dall’altro produrre un rilevante costo a carico delle aziende. 
Nel complesso la delibera è parte integrante del nuovo processo di potenziamento delle risorse umane del sistema sanitario regionale, con azioni specifiche alla stabilizzazione del personale, alla riduzione del precariato, all’assunzione e alla reinternalizzazione dei servizi.

CCNL Dirigenti medici: nessun accordo con Aran

Salta l’intesa tra i Sindacati e l’Aran per il rinnovo del contratto per il Comparto

Sfuma l’intesa tra le Parti Sindacali e l’Aran per il rinnovo del CCNL Dirigenti medici e sanitari 2019-2021. Il no alla firma è stato dato da Anaao-Assomed, Cimo e Fesmed. Al centro del dibattito l’orario di lavoro del personale. In particolar modo, come sostenuto da Anaao-Assomed, serve conoscere l’orario eccedente il debito contrattuale, e precisare un cut off utile per limitarne in maniera netta l’utilizzo evitando l’abuso. Oltre all’orario di lavoro, vi sono altri istituti importanti quali: trasferte e servizi esterni, il patrocinio legale, l’aggiornamento professionale, tipologie di guardie e numero di posti letto; oltre alla questione legata alle maggiorazioni periferiche. Senza tralasciare la riflessione sulla parte economica. Dall’Aran fanno sapere che le risorse finanziarie messe sul banco in fase di contrattazione avrebbero consentito un incremento medio retributivo di 254,00 euro mensili. Alla cifra, si aggiungono le risorse per i medici del Pronto Soccorso pari a 27 milioni di euro per il 2022 e 60 milioni per il 2023. Alla luce delle situazione attuale, la riunione è stata aggiornata alla settimana prossima, ma l’Accordo tra le Parti potrebbe slittare a settembre.

CCNL Pubblici Esercizi (Confcommercio): il punto sul rinnovo

Ancora distanze tra le OO.SS. e le Associazioni Datoriali sui punti salienti della disciplina contrattuale

Nei giorni scorsi, è proseguito presso la sede di Fipe, il confronto per il rinnovo del CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva, commerciale e Turismo.
Le tematiche trattate hanno interessato soprattutto le politiche di genere e la classificazione del personale, sulla quale sono state presentate due proposte, una da parte di Fipe, Legacoop, Confcooperative e Agci, e l’altra da Angem.
Pur sopraggiungendo difficoltà, sono comunque continuati i lavori al fine di dare una valutazione unitaria e omnicomprensiva delle due proposte ricevute.
Vi è stato poi il confronto sui testi proposti dalle Organizzazioni Sindacali alla controparte circa la revisione dell’art.8 – Contrasto alle molestie e violenza nei luoghi di lavoro, dell’art. 201 – Congedo Parentale, e dell’art. (ex-novo), relativo ai Congedi per le donne vittime di violenza di genere, su cui sono stati registrati commenti e considerazioni negativi, invitando le Associazioni Datoriali a rivedere le loro posizioni, ed altresì, rimanendo le OO.SS in attesa di ricevere i testi rivisti.
Al termine dell’ultimo dibattito, le Associazioni dei datori di lavoro hanno dichiarato che, non sono ancora presenti le dovute condizioni per affrontare la tematica concernente il salario, proponendo di proseguire il dibattito il prossimo 6 settembre, sempre in sede tecnica, discutendo anche su varie tematiche interessanti la parte normativa.
I Sindacati di Categoria hanno unitariamente dichiarato che già dal prossimo incontro ritengono necessario, che si inizi ad approfondire il tema salariale, allo scopo di convocare i successivi incontri in plenaria con la volontà di addivenire ad una più celere possibile chiusura del CCNL.

Il Decreto Alluvioni è legge

Pubblicata sulla G.U. del 31 luglio 2023 la legge di conversione con modificazioni del Decreto Alluvioni (Legge 31 luglio 2023, n. 100).

Il D.L. n. 61/2023, meglio noto come Decreto Alluvioni, contenente interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è finalmente diventato legge.

 

La Legge di conversione n. 100/2023 entra in vigore in data odierna e introduce alcune nuove disposizioni.

 

L’articolo 1 del decreto ha previsto, tra le altre misure, la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 nonché, per il medesimo periodo, quella dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I pagamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 20 novembre 2023. Soggetti destinatari del suddetto beneficio sono quelli che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dagli eventi alluvionali come indicati nell’allegato 1 al decreto stesso.

 

In tale ambito il comma 4 bis ha ora disposto l’azzeramento del tasso di interesse dovuto in caso di pagamento rateale per i soggetti interessati, tasso che la Legge di bilancio 2023 ha fissato nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023 (articolo 1, comma 233, Legge n. 197/2022).  

 

Sul fronte del lavoro, si segnala un significativo intervento in materia di rinnovo o proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

 

La nuova disposizione dell’articolo 7 bis introdotta in sede di conversione stabilisce che, in deroga all’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015, fino al 31 agosto 2023, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 90 giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all’allegato 1 e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

 

Per quanto riguarda il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi, l’indennità una tantum pari a 500 euro riconosciuta in loro favore ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Alluvioni non concorre alla formazione del reddito.

 

L’articolo 12, riformulato nei commi da 1 a 5, si occupa del sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali.

 

Infatti, viene stabilito che le imprese agricole di cui all’articolo 2135 c.c., ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 102/2004, a condizione che:

 

– abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

– abbiano superfici aziendali situate nei territori indicati nell’allegato 1 annesso al decreto o per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

– siano intestatarie del fascicolo aziendale previsto dall’articolo 9 del regolamento di cui al D.P.R. n. 503/1999, i cui dati risultino aggiornati.

 

Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e a erogare gli aiuti.

 

Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, le regioni possono chiedere un’anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell’attività produttiva, nei limiti del 20% delle risorse messe a disposizione.

 

Riguardo alle misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti, le stesse vengono estese anche al settore del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente (articolo 17).

CCNL Ferrovie dello Stato: in arrivo nuovi minimi con la retribuzione di agosto



Si chiude con il mese di agosto la tranche di aumenti contrattuali previsti per i dipendenti del settore, iniziata a maggio 2022


Con l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie siglato il 22 marzo 2022, Agens e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Ferrovie, hanno definito i minimi retributivi, in vigore dal 1° agosto 2023.




















































Livello Minimo
Quadro 1 2.517,62
Quadro 2 2.212,01
A 2.139,25
B1 2.037,38
B2 1.950,06
B3 1.920,96
C1 1.877,30
C2 1.848,19
D1 1.819,08
D2 1.760,88
D3 1.731,77
E1 1.702,66
E2 1.629,91
E3 1.600,79
F1 1.484,37
F2 1.455,27