Bonus borse di studio per corsi di management


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 33/2022), il decreto con il quale il Ministero dell’Università e della Ricerca ha approvato le disposizioni di attuazione del credito d’imposta in favore delle imprese che finanziano borse di studio per corsi finalizzati allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promossi da università, istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale (decreto 19 novembre 2021, n. 1253)

L’agevolazione


La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 536 a 539, L. n. 178 del 2020) prevede il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che finanziano attraverso borse di studio iniziative formative promosse da università, istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali.
L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti agli aiuti «de minimis». A tal fine l’aiuto è espresso in termini di equivalente sovvenzione lorda, che coincide con l’importo dell’aiuto se fosse erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
Il credito d’imposta è commisurato alle donazioni effettuate nell’anno 2021 o nell’anno 2022, fino all’importo massimo di 100.000 euro annui.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle condizioni e delle intensità massime di aiuto previste dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014.

Soggetti beneficiari


Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ovvero tutte le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che sostengono finanziariamente, tramite donazioni, effettuate nell’anno 2021 o nell’anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.
Il credito d’imposta non è riconosciuto alle “imprese in difficoltà”, ovvero alle imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

Attività formative agevolabili


Sono ammissibili al credito d’imposta le donazioni effettuate dai soggetti beneficiari ai soggetti promotori, nella forma di borse di studio, relative ad iniziative formative finalizzate, quali corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento, master di I livello, master di II livello e altri corsi formativi, deliberati dai competenti organi accademici di Ateneo, nell’ambito del Regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti di Ateneo dei singoli corsi di studio, ai quali sono riconosciuti n. 60 crediti formativi universitari, riconducibili alla sottocategoria ATECO da istituirsi.
Sono ammessi come i soggetti promotori le università pubbliche e private, gli istituti di formazione avanzata o le scuole di formazione manageriale pubbliche.
Le iniziative erogate da Università pubbliche o private, devono garantire almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore.
Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi da quelli precedenti, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.
Al fine di identificare i soggetti titolati ad erogare attività formative ammissibili, all’interno della sezione di attività economica 85 «Istruzione» del codice ATECO, l’Istituto nazionale di statistica istituisce la sottocategoria 85.43 “Istruzione post universitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive”.

Procedura di accesso al beneficio


L’agevolazione è riconosciuta previa verifica, da parte del Ministero dell’università e della ricerca (MUR), dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nel rispetto del limite di spesa.
A tal fine, le università pubbliche e private, gli istituti di formazione avanzata, le scuole di formazione manageriale pubbliche o private comunicano al MUR ogni iniziativa formativa agevolabile, deliberata e sostenuta da donazioni effettuate nel 2021 o da donazioni effettuate nel 2022, sotto forma di borse di studio.
Tali comunicazioni devono pervenire al MUR:
– entro il 28 febbraio 2022, per le donazioni ricevute nel 2021;
– entro il 28 febbraio 2023, per le donazioni ricevute nel 2022.
A tal fine, il MUR controlla la conformità dei percorsi formativi erogati e sostenuti dalle suddette donazioni rispetto ai requisiti previsti. Verificata la corrispondenza tra la donazione di ogni singola impresa e la destinazione ai fini del sostegno delle iniziative formative focalizzate sullo sviluppo e sull’acquisizione di competenze manageriali, il MUR emana un decreto di individuazione delle imprese che possono richiedere il credito d’imposta per le donazioni effettuate, per ciascun anno di riferimento.


Il credito d’imposta è concesso, nel limite delle risorse stanziate;
– fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese;
– fino al 90 per cento per le medie imprese;
– fino all’80 per cento per le grandi imprese.
L’importo massimo delle donazioni sul quale è riconosciuto il credito d’imposta è di 100.000 euro annui, nell’anno 2021 o nell’anno 2022.
Il limite di spesa annua previsto per finanziare il credito d’imposta è pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 (per le donazioni effettuate nell’anno 2021) e 2023 (per le donazioni effettuate nell’anno 2022).
Qualora l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente richiesti alle imprese per uno specifico anno solare risultasse superiore alle somme stanziate, l’agevolazione verrà riconosciuta integralmente fino all’esaurimento delle risorse disponibili, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
I soggetti beneficiari, successivamente al decreto del MUR che individua le imprese che possono richiedere il credito d’imposta, formulano al MUR istanza di accesso all’agevolazione fornendo tutti i documenti giustificativi. In base alle istanze ricevute e alle risorse finanziarie complessivamente disponibili, il MUR predispone l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione. Detto elenco è trasmesso all’Agenzia delle Entrate prima della comunicazione ai soggetti beneficiari.
L’istanza di accesso all’agevolazione deve contenere la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con i seguenti dati:
a) elementi identificativi del soggetto beneficiario e del soggetto promotore;
b) ammontare della donazione;
c) ammontare del credito d’imposta richiesto.

Modalità di fruizione del credito d’imposta


Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è ammesso a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del MUR. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo riconosciuto dal MUR, pena lo scarto del modello F24.
Per le imprese che rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, l’utilizzazione in compensazione del credito d’imposta è sospesa fino alla data dell’avvenuta restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero.
Il MUR comunica all’Agenzia delle Entrate le eventuali decisioni relative alla sospensione del credito.

Obblighi documentali e dichiarativi


Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta alle imprese, i soggetti promotori devono comunicare al MUR l’esatta denominazione sociale delle imprese donatrici, le donazioni ricevute e i correlati corsi di formazione sostenuti dalle borse di studio attivate a seguito delle donazioni. Tale dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, in forma riepilogativa e deve essere accompagnata dalla delibera degli organi accademici competenti e dall’asseverazione del Collegio dei Revisori dei conti, e fa fede ai fini dell’individuazione delle imprese che possono richiedere il credito d’imposta.
Ai fini dei successivi controlli (di competenza del MUR), il soggetto promotore è tenuto a rendere disponibile, oltre alla relazione illustrativa delle attività svolte:
a) l’asseverazione del Collegio dei Revisori dei conti, che deve attestare la corrispondenza tra il versamento effettuato dall’impresa a favore del soggetto promotore, le borse di studio attivate e il costo sostenuto dal soggetto promotore a fronte della donazione ricevuta;
b) copia del bonifico effettuato dall’impresa a favore del soggetto promotore in cui nella causale risulti espressamente «versamento effettuato ai sensi dell’art. 1, co. 536 a 539, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e promuovere l’inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo»;
c) la convenzione e la lettera d’intenti sottoscritta tra il soggetto promotore e l’impresa donatrice ai fini della regolazione del rapporto di donazione contenente il numero di borse di studio da attivare, la tipologia del percorso formativo, il programma ditisco, eventuali periodi di tirocinio, i progetti formatici dei tirocini, i docenti del corso, gli esami finali e i lavori di esame finale (project work o tesina) e ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell’agevolazione in esame, sottoscritta da ambo le parti e successivamente approvata dai competenti organi accademici di Ateneo;
d) la documentazione di cui al percorso formativo relativa all’avviso in cui vengono riportate le borse di studio finanziate dalle donazioni dell’impresa, al verbale di selezione e di assegnazioni delle borse di studio, al registro presenza, se le lezioni si sono tenute on-line, alla registrazione delle stesse, ai verbali del collegio scientifico e del collegio didattico, ai lavori finali di PW e di tesina, ai verbali degli esami finali e alle attestazioni di frequenza del corso con il rinascimento di n. 60 CFU;
Ai fini dei controlli, il MUR può richiedere, sia ai soggetti promotori che ai soggetti beneficiari, ulteriore documentazione probatoria.

Cause di revoca del credito d’imposta


Il credito d’imposta è revocato dal MUR:
a) nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi;
b) nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o sia incompleta;
c) in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.

I chiarimenti del Fisco sul nuovo decreto ACE


I conferimenti di azienda/rami d’azienda operati in favore della conferitaria istante a fronte della corresponsione di un corrispettivo in natura non debbano comportare alcuna sterilizzazione della base ACE in capo alla società conferitaria. (Agenzia delle Entrate – Risposta 09 febbraio 2022, n. 82)

Il nuovo decreto ACE (DM MEF 03.08.2017) contiene un elenco di operazioni che il legislatore ha ritenuto potenzialmente elusive, in quanto idonee a realizzare una indebita moltiplicazione del beneficio ACE all’interno dei gruppi societari, attraverso movimentazioni di somme di denaro, effettuate al fine di creare base ACE in capo a più soggetti, a fronte di un’unica immissione di capitale di rischio.
La ratio delle disposizioni in commento è di natura antielusiva e consiste nell’evitare che, a fronte di un’unica immissione di capitale, si creino variazioni in aumento del capitale proprio in più soggetti appartenenti allo stesso gruppo.
Presupposto di tale “indebita moltiplicazione”, anche solo potenziale, è il trasferimento di somme di denaro all’interno del gruppo stesso attraverso cui “creare artificiosamente” base agevolabile ai fini ACE, utilizzando risorse che, in precedenza, hanno già determinato un’agevolazione in capo ad altri soggetti del gruppo.
In tale ottica il Nuovo Decreto ACE prevede espressamente che la variazione in aumento rilevante ai fini ACE (già ridotta per effetto di eventuali conferimenti in denaro operati nel gruppo) debba essere ulteriormente diminuita fino a concorrenza “dei corrispettivi per l’acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo”.
La norma fa evidentemente riferimento ai “corrispettivi in denaro” che, immessi nel gruppo, potrebbero essere utilizzati al fine di effettuare successivi conferimenti agevolabili.
In tale contesto, con riferimento alla sostanzialmente analoga fattispecie dell’acquisto di partecipazioni nel gruppo, contemplata dal precedente DM 2012 ed attualmente disciplinata dal nuovo DM ACE è stata chiarita l’esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina antielusiva speciale delle operazioni di acquisto infragruppo di partecipazioni nei casi in cui detto acquisto non si realizzi mediante un contratto di compravendita che preveda la corresponsione di un corrispettivo, ossia di un prezzo in denaro.
Ciò considerato, nel caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria l’istante ha beneficiato di un conferimento d’azienda che ha previsto l’apporto di un complesso di beni (ramo d”azienda) in capo allo stesso, il quale – in contropartita – ha ceduto una quota di partecipazione nella società conferitaria.
L’operazione ha presupposti simili alla cessione d’azienda con la differenza che in tale specifica operazione non vi è il pagamento di un corrispettivo in denaro ma un equivalente numero di quote nella società in cui si conferisce il complesso.
Tale circostanza (i.e. assenza di un corrispettivo in denaro), sulla base di quanto fin qui considerato, esclude che tale ipotesi possa rientrare, in capo al conferitario, nelle operazioni di acquisto di azienda/ramo d’azienda potenzialmente elusive di cui al nuovo DM ACE.
Ciò poiché in tale operazione (conferimento d’azienda/ramo d’azienda) viene a mancare il presupposto alla base della realizzazione del potenzialmente fenomeno duplicativo che la norma contrasta che, si ricorda, è il trasferimento di somme di denaro, che hanno già incrementato il capitale proprio di chi le ha ricevute, ad altri soggetti del gruppo potenzialmente legittimati ad usare tali somme per porre in essere ulteriori conferimenti in denaro.
Sulla base di quanto sopra osservato, si ritiene che i conferimenti di azienda/rami d’azienda operati in favore della conferitaria istante a fronte della corresponsione di un corrispettivo in natura non debbano comportare alcuna sterilizzazione della base ACE in capo alla società conferitaria.

Covid-19: esenzione Iva per il noleggio di tendostrutturre adibite a vaccinazioni


Il noleggio di tendostrutture per ambulatori completi adibiti in parte all’effettuazione di tamponi ed in parte alla somministrazione di vaccini in modalità “drive in”, completi di servizi accessori il tutto per la gestione anti Covid-19, può beneficare del regime di esenzione Iva con diritto a detrazione di cui all’art. 1, co. 453 e 453 della Legge di Bilancio 2021 (Agenzia Entrate – risposta 09 febbraio 2022, n. 81).

L’art. 1, co. 452, L. n. 178/2020 (c.d. legge di Bilancio 2021), ha stabilito che le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19, co. 1, D.P.R. n. 633/1972, fino al 31 dicembre 2022.


Il successivo comma 453 prevede il medesimo regime di favore per le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.


Le suddette norme richiamate hanno, quindi, introdotto un regime che comporta l’esenzione IVA per le cessioni di strumentazione per diagnostica in vitro e di vaccini contro il COVID-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali cessioni, con diritto alla detrazione dell’IVA.


Tali disposizioni trovano la loro base giuridica nella Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020 (c.d. Direttiva Covid), che ha modificato la Direttiva 2006/112/CE (i.e. Direttiva IVA), al fine di rendere più accessibili i costi della fornitura di vaccini contro il COVID-19 e di dispositivi medico-diagnostici in vitro nonché di servizi strettamente connessi a tali dispositivi nell’Unione.


È stata dunque modificata la Direttiva IVA, introducendo nel Titolo VIII, dedicato alle Aliquote, il nuovo articolo 129-bis che concede, in via transitoria, agli Stati membri la possibilità di adottare misure, quali l’aliquota ridotta o l’aliquota zero, per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro e per la fornitura di vaccini contro il COVID-19, e per i servizi strettamente connessi a tali dispositivi e vaccini.


Si tratta in particolare di prestazioni di servizi “strettamente connesse” a tali dispositivi e vaccini anti-Covid senza le quali diventa difficile per uno Stato membro assicurare una capillare ed efficace campagna di prevenzione/diagnosi e vaccinale a costi sostenibili.


Nel caso di specie, l’operazione rilevante ai fini IVA consiste nella locazione dietro corrispettivo di tendostrutture per ambulatori completi, adibiti sia all’effettuazione di tamponi sia per la somministrazione di vaccini in modalità “drive in”, completi di servizi accessori per la gestione anti Covid-19. La successiva messa a disposizione di questi beni avviene a titolo di comodato gratuito, non dunque rilevante ai fini IVA.


In considerazione di ciò, le suddette prestazioni di servizi possono beneficiare del particolare regime di esenzione e quindi essere acquistati in esenzione da IVA, senza pregiudizio del diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19, co. 1, del Decreto IVA.

Comunicazioni per le attività finanziarie detenute all’estero


Fornite indicazioni sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero, come previsto dalla disciplina in materia di monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività (Agenzia delle entrate – Provvedimento 08 febbraio 2022, n. 40601).

Al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività detenute all’estero, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività, l’Agenzia delle entrate individua, a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, secondo il Common Reporting Standard (CRS), i contribuenti che presentano possibili anomalie dichiarative.
A seguito dell’attività di analisi, l’Agenzia invia una comunicazione per la promozione della compliance ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti, adottando una serie di misure dirette ad escludere dalla selezione le posizioni relative ai soggetti presumibilmente non tenuti all’adempimento dichiarativo o per i quali l’irregolarità ha carattere meramente formale.
A tale scopo, per massimizzare l’efficacia della selezione, così da tutelare adeguatamente i contribuenti, l’Agenzia utilizza le informazioni contenute nelle banche dati in suo possesso, incluse quelle presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari.
La comunicazione contiene le seguenti informazioni:
a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
c) codice atto;
d) descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera;
e) possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;
f) istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
g) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, prioritariamente tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;
h) modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, prioritariamente mediante PEC, e-mail o telefono, e, per tutta la durata dell’emergenza Coronavirus, recandosi in ufficio solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l’effettiva esigenza, come da indicazioni presenti sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.
I dati e gli elementi di cui sopra sono resi disponibili alla Guardia di Finanza mediante condivisione tra le due unità organizzative del partner tecnologico Sogei Spa di supporto all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza, previa autorizzazione da parte delle strutture titolari dei dati dell’Agenzia delle entrate. I dati di fonte estera includono:
– lo Stato estero cha ha trasmesso l’informazione;
– l’istituto finanziario presso cui è detenuto il conto;
– il numero identificativo del conto;
– l’ammontare del saldo del conto e la valuta in cui è espresso;
– gli importi dei pagamenti accreditati sul conto, a titolo di dividendi, interessi, proventi lordi o altro, nonché la relativa valuta in cui sono espressi.


Estensione del regime dell’adempimento collaborativo


Ulteriori contribuenti sono ammissibili al regime dell’adempimento collaborativo (MEF – Decreto 31 gennaio 2022)

Per gli anni 2022, 2023 e 2024, i contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro, possono essere ammessi al regime di adempimento collaborativo (artt. da 3 a 7, d.lgs n. 128/2015).
Al fine di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale, è stato istituito il regime di adempimento collaborativo fra l’Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario.
L’adesione al regime comporta la possibilità per i contribuenti di pervenire con l’Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell’anticipazione del controllo.
L’adesione al regime comporta altresì per i contribuenti una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l’interpellante ravvisa rischi fiscali. L’Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica e conferma l’idoneità della domanda presentata, nonché la sufficienza e l’adeguatezza della documentazione prodotta con la domanda. Il termine per la risposta all’interpello è in ogni caso di quarantacinque giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda ovvero della documentazione integrativa richiesta, anche se l’Agenzia delle entrate effettua accessi alle sedi dei contribuenti, definendone con loro i tempi, per assumervi elementi informativi utili per la risposta. I contribuenti comunicano all’Agenzia il comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello oggetto della risposta da essa fornita. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità applicative del presente articolo in relazione alla procedura abbreviata di interpello preventivo.
Per i rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle entrate prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, se l’Agenzia non condivide la posizione dell’impresa, le sanzioni amministrative applicabili sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. La loro riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell’accertamento.
In caso di denuncia per reati fiscali, l’Agenzia delle entrate comunica alla Procura della Repubblica se il contribuente abbia aderito al regime di adempimento collaborativo, fornendo, se richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo del rischio fiscale e all’attribuzione di ruoli e responsabilità previsti dal sistema adottato.
Il contribuente che aderisce al regime è inserito nel relativo elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.
I contribuenti che aderiscono al regime non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette.