CEIV – Cassa Edile Interprovinciale Veneto: Comunicazioni alle imprese

La Cassa Edile Interprovinciale Veneto – CEIV – per le province di Padova, Treviso e Rovigo, comunica alle imprese iscritte, la variazione Iban per i versamenti

La CEIV comunica che, con efficacia dal 1° Maggio 2022, la Cassa Edile Polesana si è fusa per incorporazione nella Cassa Edile di Mutualità e Assistenza Interprovinciale del Veneto.


Ciò posto, informa tutte le imprese iscritte che, a far data dal 16 Maggio 2022, tutti i versamenti alla CEIV, dovranno essere canalizzati esclusivamente sui seguenti IBAN:


– INTESA SAN PAOLO


IT 21 Y 03069 12117 100000000010


– UNICREDIT


IT 29 Q 02008 12120 000001420161

Licenziata la cassiera che si appropria dei punti fedeltà


 


È legittimo il licenziamento in tronco della cassiera che, durante il suo turno di lavoro, aveva utilizzato la propria tessera, nel corso di transazioni effettuate con clienti che ne erano sprovvisti, al fine di accumulare illecitamente punti fedeltà, utilizzati per pagare i suoi acquisti personali (Corte di Cassazione, Sentenza 10 maggio 2022, n. 14760).


Il caso ha ad oggetto il licenziamento in tronco intimato dalla società datrice di lavoro alla propria dipendente, addetta con mansioni di cassiera, perché, a seguito di accertamenti effettuati dall’Ufficio Sicurezza, era emerso che la predetta, durante il suo turno di lavoro in cassa, aveva utilizzato la tessera fedeltà a lei in uso, ripetutamente nella stessa giornata, nel corso di transazioni effettuate con clienti privi di tessera.
In tal modo la dipendente aveva accumulato illecitamente punti fedeltà, poi utilizzati per pagare i suoi acquisti personali, erogando, altresì, sconti non dovuti a clienti non aderenti al programma fedeltà.


La Corte di appello territoriale, riformando la pronuncia di primo grado, rigettava l’impugnativa di licenziamento proposta dalla lavoratrice, giudicando particolarmente gravi i fatti accertati, tali da ledere in modo irreversibile il rapporto fiduciario, deducendone, dunque, la proporzionalità della sanzione espulsiva.


Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, sostenendo, in particolare, che tutti i fatti ad essa addebitati dalla società non risultassero provati, anche tenuto conto della circostanza che, in caso di sostituzione, altri addetti operavano senza cambiare il codice operatore e che non fosse stata raggiunta la prova circa la riconducibilità alla stessa lavoratrice delle presunte operazioni oggetto della contestazione.


La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo che la Corte di merito avesse correttamente ritenuto provato che la lavoratrice, nei giorni e negli orari oggetto della contestazione disciplinare, era addetta alla cassa.
Sul punto la stessa ha specificato che non fosse sufficiente ad escludere la sua responsabilità per i fatti addebitati l’affermazione che la dipendente in questione si fosse alzata dalla postazione della cassa, occorrendo, piuttosto, che la stessa dimostrasse chi l’avesse sostituita, essendo a suo carico l’obbligo di fornire una prova contraria, rispetto a circostanza già ritenute comprovanti la sua colpevolezza.
I Giudici, hanno, inoltre, ritenuto condivisibili le conclusioni dalla Corte territoriale, che aveva reputato i fatti commessi dalla lavoratrice tanto gravi da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, indipendentemente dal valore dei beni da questa acquistati personalmente.
La sanzione espulsiva del licenziamento è stata, in conclusione, valutata proporzionata anche alla luce della prognosi futura di comportamenti improntati al rispetto e alla correttezza degli obblighi aziendali discendenti dal particolare rapporto di lavoro esistente tra le parti.

Sottoscritta l’Ipotesi di accordo per gli autoferrotranvieri

Sottoscritto, con riserva, il.  rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri – internavigatori (Mobilità TPL)

L’ accordo, che scadrà il 31 dicembre 2023, è stata sottoscritta con riserva che sarà sciolta in esito alla consultazione referendaria di validazione dei lavoratori dipendenti da tutte le imprese cui si applica il CCNL .


Viene prevedisto l’incremento di € 90,00  del valore della retribuzione tabellare, riferita al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100 – 250) alle seguenti decorrenze:


– con la retribuzione relativa ai mese di luglio 2022: 30,00 euro;


– con la retribuzione relativa al mese di giugno 2023: 30,00 euro;


– con la retribuzione relativa al mese di settembre 2023: 30,00 euro.


Per effetto degli aumenti di cui al presente accordo, sono soggetti a riputazione esclusivamente i seguenti istituti nazionali: lavoro straordinario, festivo e notturno, diaria ridotta e TFR. Ogni altro compenso, indennità, maggiorazione, etc. definito a livello nazionale, nonché ogni altro elemento economico definito a livello aziendale, ancorché espressi in percentuale, restano confermati in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.

Una Tantum
Per il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, a integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2022, viene riconosciuta la somma una tantum di € 500,00 lordi al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100-250). Dette somme saranno riconosciute in due tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022 pari a € 250 euro e la seconda con la retribuzione del mese di novembre 2022 pari € 250, quest’ultima verrà erogata a condizione che sia assicurata dai Governo la copertura dei mancati ricavi relativi al periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022.

Retribuzione ferie
Al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2022 viene istituita una nuova indennità denominata ”indennità retribuzione ferie” del valore di euro 8,00 giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie .
A decorrere dal 1° luglio 2022 i lavoratori avranno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite nelle seguenti misure:
– 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso;
– 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202 della nuova scala parametrale;

Fondo TPI Salute
Allo scopo di sviluppare il sistema di Welfare contrattuale, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, il contributo annuo a carico azienda per il finanziamento dei Fondo TPL Salute sarà pari a € 144,00 per ogni lavoratore in forza a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti

Precisazioni sulle dichiarazioni reddituali iscritti Inpgi


L’Inps fornisce istruzioni sulle Dichiarazioni reddituali degli iscritti Inpgi.

I pensionati o beneficiari di trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni ai giornalisti, iscritti alla gestione previdenziale Inpgi/1, devono indicare necessariamente Inps come sostituto d’imposta (codice fiscale 80078750587), sia in caso di dichiarazione 730 precompilata che di presentazione del modello 730/2022 tramite CAF o altro intermediario abilitato, anche se la dichiarazione viene trasmessa prima del prossimo 1° luglio.
Come noto, a decorrere dal 1° luglio 2022 le funzioni previdenziali sostitutive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), attualmente gestite dall’Inpgi, vengono trasferite all’Inps.
Dalla stessa data sono iscritti all’AGO per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti in carico all’Inps, i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.
Sempre a decorrere dal 1° luglio, altresì i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni ai giornalisti sono riconosciuti dall’Inps.
Rimane in carico ad Inpgi la Gestione Separata (Inpgi/2) per coloro che esercitano attività giornalistica in forma autonoma, cioè i liberi professionisti. Pertanto, i contribuenti iscritti alla gestione separata Inpgi/2 continueranno ad indicare quale sostituto d’imposta Inpgi, che effettuerà il conguaglio (Comunicato Inps 11 maggio 2022).

Agricoltura Operai Provincia di Enna: le retribuzioni vigenti



Si riportano le tabelle retributive vigenti per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Enna modificate per effetto del nuovo CIPL firmato il 22/12/2021, tra UPA – CONFAGRICOLTURA di Enna, CIA di Enna, COLDIRETTI di Enna e FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL di Enna e Caltanissetta.


Il nuovo CIPL, che decorre dal 1° gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2023, riporta le seguenti retribuzioni in vigore dall’1/1/2022:


TABELLE RETRIBUTIVE DEGLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DELLA PROVINCIA DI ENNA VALIDE DAL 1/1/2022 AL 31/12/2023



















































QUALIFICA

PAGA BASE AL 31/12/2021

3° ELEMENTO 30,44% AL 31/12/2021

TOTALE RETRIB. PAGA BASE + 3° ELEMENTO AL 31/12/2021

AUMENTO PAGA BASE DAL 1/1/2022 1,7% CPL

AUMENTO 3° ELEMENTO 30,44% DAL 1/1/2022 1,7% CPL

TOTALE RETRIB. PAGA BASE + 3° ELEMENTO DAL 1/1/2022

1 2 3 4 5 6 7
Spec. Super Area 1 Liv. 1 “a” € 60,786 € 18,503 € 79,289 € 1,033 € 0,315 € 80,637
Spec.to Area 1 Liv. 2 “b” € 58,529 € 17,816 € 76,345 € 0,995 € 0,303 € 77,643
Qualif.to Super Area 2 Liv. 1 “e” € 56,500 € 17,198 € 73,698 € 0,960 € 0,292 € 74,951
Qual.to Area 2 Liv. 2 “d” € 53,664 € 16,335 € 69,999 € 0,912 € 0,278 € 71,189
Comune Area 3 Liv. 1 “e” € 48,909 € 14,888 € 63,796 € 0,831 € 0,253 € 64,881


Note: la percentuale riguardante CIMILA ed E.B.A.T.EN. viene stabilita nella misura del 1% A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.
La percentuale riguardante il CAC stabilita nella misura del 1% e suddivisa al 50% tra lavoratore e datore di lavoro (0,50 + 0,50).


TABELLE RETRIBUTIVE DEGLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI ENNA VALIDE DAL 1/1/2022 AL 31/12/2023
















































QUALIFICA

PAGA BASE MENSILE (26GG) DAL 1/7/2018

Aumenti Salariali DAL 1/4/2019 1,2% RINNOVO CCNL

TOTALE RETRIB. MENSILE DAL 1/4/2019

TOTALE RETRIB. GIORNALIERA DAL 1/4/2019

Aumenti Salariali DAL 1/1/2022 1,7% RINNOVO CPL

TOTALE RETRIB. MENSILE DAL 1/1/2022

TOTALE RETRIB. GIORNALIERA DAL 1/1/2022

Spec. Super Area 1 Liv. 1 “a” € 1.575,49 € 18,91 € 1.594,39 € 61,32 € 27,10 € 1.621,50 € 62,37
Spec.to Area 1 Liv. 2 “b” € 1.516,82 € 18,20 € 1.535,03 € 59,04 € 26,10 € 1.561,12 € 60,04
Qualif.to Super Area 2 Liv. 1 “c” € 1.460,51 € 17,53 € 1.478,04 € 56,85 € 25,13 € 1.503,17 € 57,81
Qual.to Area 2 Liv. 2 “d” € 1.390,76 € 16,69 € 1.407,45 € 54,13 € 23,93 € 1.431,37 € 55,05
Comune Area 3 Liv. 1 “e” € 1.267,46 € 15,21 € 1.282,67 € 49,33 € 21,81 € 1.304,47 € 50,17


AGLI OPERAI AGRICOLI, IN AGGIUNTA, SPETTA IL TFR NELLA MISURA STABILITA DAL CCNL.
Note: la percentuale riguardante CIMILA ed E.B.A.T.EN. viene stabilita nella misura del 1% A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.
La percentuale riguardante il CAC stabilita nella misura del 1% e suddivisa al 50% tra lavoratore e datore di lavoro (0,50+0,50).