CCNL Area Comunicazione: sottoscritta l’Ipotesi di accordo



Sottoscritto il rinnovo del CCNL Area Comunicazione per i lavoratori dipendenti delle Imprese Artigiane e delle Piccole e Medie Imprese dell’Area Comunicazione


L’accordo decorre dal 1°gennaio 2019 e avrà validità fino al 31 dicembre 2022 mentre per le modifiche introdotte dal presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Le parti hanno convenuto, per le imprese non artigiane gli incrementi retributivi parametrati sul livello di seguito indicato a partire dal 1° giugno 2022 e dal 1° dicembre 2022, così come da tabella che segue.








Livello

Prima tranche dal 1° giugno 2022

Seconda Tranche dal 1° dicembre 2022

Incremento salariale a regime

30 € 50 € 80 €


Una tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 155 euro. L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari a 55 euro con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda pari a 100 euro con la retribuzione del mese di agosto 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.


Diritto alle prestazioni della bilateralità
L’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai insieme a CGIL, CISL e UIL si intende integralmente recepito con decorrenza dal 1° giugno 2022.


Nuove figure professionali
La classificazione del personale viene aggiornata con le seguenti figure professionali e entro il 31 maggio 2022 le Parti definiranno i livelli di inquadramento di riferimento:
– Addetto al copywriting;
– Addetto alle relazioni con i media;
– Digital content creator;
– Addetto al social management;


.


Contratto a tempo determinato
Nelle imprese che hanno 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi i soli lavoratori a tempo indeterminato, è consentita l’assunzione di 3 lavoratori a termine. Per le imprese che occupano più di 5 dipendenti così come sopra calcolati l’assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato è consentita nella misura del 35% del personale in forza, con arrotondamento all’unità superiore. Per le imprese artigiane che occupano più di 5 dipendenti così come sopra calcolati l’assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato è consentita nella misura del 50% del personale in forza, con arrotondamento all’unità superiore.
Rientrano nella stagionalità:
a) le attività connesse alla prestampa, stampa, cartotecnica, legatoria, finitura, packaging, marketing relative: 1) al periodo elettorale; 2) alle nuove collezioni del Settore Moda, Occhialeria e dell’Artistico in generale; 3) agli eventi o festività in genere e alle fiere di ogni settore di produzione e servizio; 4) all’editoria universitaria e scolastica di ogni ordine e grado; 5) alle produzioni stagionali del Settore Agroalimentare e turistiche; 6) al rinnovamento dei cataloghi e delle produzioni del Settore del Mobile e dell’Arredo in genere;
b) attività amministrativo/contabili il cui picco di lavoro è determinato da scadenze cicliche e ricorrenti come previste o introdotte dalla normativa di settore vigente nel tempo ( es. mod.CU,mod.770 ,mod.730,autoliquidazione,nuove modalità di fatturazione;ecc. )
Ulteriori ipotesi di stagionalità potranno essere individuate dalla contrattazione collettiva regionale.


Vengono previste ulteriori causali di ricorso al contratto a tempo determinato In applicazione dell’art. 41 bis del D.L. 73/2021, convertito in Legge n. 106/2021, le parti concordano che in aggiunta alle ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato previste dall’art. 19, c. 1, lett. a) e b), del D.lgs. 81/2015  individuando  specifiche esigenze che costituiscono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato


Apprendistato professionalizzante
La retribuzione dell’apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello; la stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.











































































Gruppi

I sem.

II sem.

III sem.

IV sem.

V sem.

VI sem.

VII sem.

VIII sem.

IX sem

X sem.

60% 60% 70% 70% 85% 85% 90% 90% 100% 100%
60% 60% 70% 70% 85% 85% 90% 90% 100% 100%
2°(Figure a 3 anni) 60% 60% 75% 75% 90% 90%        
60% 60% 70% 70% 90% 90% 100% 100%    
3°(Figure a 2 anni) 60% 80% 85% 95%            
Impiegati amministrativi 60% 60% 70% 70% 90% 90%        


Flessibilità
Le ore passano a 160 ore annue.  Per le ore eccedenti le 144 ore annue e fino alle 160 ore annue verrà corrisposta la maggiorazione del 20% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.


Preavviso -Imprese dell’ICT
In caso di dimissioni e licenziamento dei soli lavoratori dipendenti non in prova delle imprese operanti nel settore dell’lCT il periodo di preavviso dovuto è stabilito nella seguente misura:
A) Per gli impiegati che non hanno superato i 5 anni di servizio:
1) 3 mesi e 20 gg per gli impiegati dei livelli 1° A e 1° B;
2) 2 mesi e 7 gg per gli impiegati dei livelli 2° e 3°;
3) 1 mese e 15 gg per gli impiegati dei livelli 4°, 5° bis, 5° e 6°.
B) Per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 10:
1) 5 mesi per gli impiegati dei livelli 1° A e 1° B;
2) 3 mesi per gli impiegati dei livelli 2° e 3°;
3) 2 mesi e 15 gg per gli impiegati dei livelli 4°, 5° bis, 5° e 6°.
C) Per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio:
1) 6 mesi e 20 gg per gli impiegati dei livelli 1° A e 1° B;
2) 3 mesi e 20 gg per gli impiegati dei livelli 2° e 3°;
3) 3 mesi per gli impiegati dei livelli 4°, 5° bis, 5° e 6°

Precisazioni sulle domande di assegno di integrazione salariale presentate al FIS


Si forniscono indicazioni sulle domande di Assegno di integrazione salariale presentate al Fondo di integrazione salariale (FIS), presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.


Laddove il datore abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale ordinaria (ad esempio, crisi di mercato), ma abbia allegato una scheda causale (relazione tecnica) riconducibile ad altra causale, sempre ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse), gli operatori di Sede devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento istruttorio con il datore di lavoro.
Nel caso in cui il datore di lavoro – con forza lavoro fino a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente – abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia: allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse) oppure giustificato, nella scheda causale, tale crisi facendo riferimento esclusivamente alla pandemia da COVID-19.
Nel primo caso, gli operatori devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un supplemento istruttorio con il datore di lavoro. Nel secondo caso, gli operatori devono avviare un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta e a precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile a una causale ordinaria, o a una causale straordinaria.
Nell’ipotesi in cui il datore – con forza lavoro superiore a 15 dipendenti in riferimento al semestre precedente – abbia richiesto l’Assegno di integrazione salariale per una causale straordinaria (ad esempio, crisi per evento improvviso e imprevisto) e abbia: allegato una scheda causale relativa a una causale ordinaria (ad esempio, mancanza di ordini o commesse) o giustificato, nella scheda causale, il ricorso alla cassa integrazione esclusivamente riferendosi alla pandemia da COVID-19 oppure allegato una scheda causale relativa a una causale straordinaria.
Nel primo caso, gli operatori devono adottare un criterio di prevalenza ed effettuare l’istruttoria sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, anche in difformità con la causale richiesta, attivando, se strettamente necessario, un ulteriore supplemento di istruttoria. Nel secondo caso, i medesimi operatori devono avviare un supplemento di istruttoria, invitando i datori di lavoro a integrare la documentazione già prodotta al fine di precisare se, per effetto della pandemia da COVID-19, si sia determinata una situazione di crisi riconducibile in una causale ordinaria. In questo caso, si adotta un criterio di prevalenza e l’istruttoria è valutata sulla base degli elementi sostanziali riportati nella scheda tecnica allegata, in difformità con la causale richiesta.
Nel terzo caso, trattandosi di una causale riferibile alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per la quale la competenza all’adozione del provvedimento di concessione è del Ministero del Lavoro, gli operatori di Sede devono adottare un provvedimento di reiezione della domanda per incompetenza, comunicando al datore di lavoro che, in ragione della sua dimensione aziendale, la competenza in merito alle concessioni afferenti alle causali straordinarie fa capo al Ministero (messaggio Inps 17 maggio 2022, n. 2089).

Indennità una tantum 200 euro


Con il cd. “Decreto Aiuti” (D.L. n. 50/2022) il governo ha previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum di 200 euro, che sarà erogata principalmente tra luglio e agosto in favore di lavoratori, ma anche di pensionati e percettori di prestazioni di sostegno del reddito. Per i lavoratori autonomi non è ancora stabilita la misura dell’indennità.

I criteri e le modalità di riconoscimento dell’indennità una tantum sono differenti per ciascuna categoria: lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie, lavoratori autonomi.
In ogni caso, le indennità previste per ciascuna categoria di beneficiari non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.
L’indennità una tantum è riconosciuta nella misura di 200 euro per lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie. Invece per i lavoratori autonomi, la misura, i criteri e le modalità di erogazione dell’indennità saranno definiti con un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

LAVORATORI DIPENDENTI


Ai lavoratori dipendenti l’indennità è riconosciuta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, ed è corrisposta dal datore di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di Luglio 2022.
Il datore di lavoro recupera sulla contribuzione del mese luglio 2022 il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità, mediante compensazione nell’ambito nella denuncia contributiva UNIEMENS.
La platea dei beneficiari è circoscritta ai lavoratori dipendenti che:
– abbiano, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
– nel primo quadrimestre dell’anno 2022, abbiano beneficiato dell’esonero contributivo (0,8 per cento sulla quota dei contributi previdenziali IVS a proprio carico) per almeno una mensilità.


Ai fini del riconoscimento dell’indennità il lavoratore deve rilasciare al datore di lavoro la dichiarazione di:
– non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
– non essere titolare del reddito di cittadinanza e non far parte di nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.


Non rientrano in tale categoria i dipendenti con rapporto di lavoro domestico.


L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

PENSIONATI ED ALTRE CATEGORIE


L’indennità è erogata direttamente dall’INPS in favore di:
– soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022, a condizione che abbiano un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro (se il beneficiario risulta titolare esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, l’indennità è erogata dall’Ente previdenziale competente, individuato dal casellario centrale dei pensionati);
– lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro al 17 maggio 2022, previa domanda da presentare tramite patronato;
– soggetti che hanno percepito l’indennità Naspi o Discoll per il mese di giugno 2022;
– soggetti che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
– titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi al 17 maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata Inps, previa domanda, a condizione che il reddito derivante da tali rapporti per l’anno 2021 non sia superiore a 35.000 euro;
– lavoratori stagionali, del settore turismo e degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport che nel 2021 abbiano percepito l’indennità Covid-19;
– lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, previa domanda, a condizione che il reddito derivante dai suddetti rapporti per l’anno 2021 non sia superiore a 35.000 euro;
– lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, previa domanda, a condizione che il reddito derivante dai suddetti rapporti per l’anno 2021 non sia superiore a 35.000 euro;
– lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, risultino iscritti al 17 maggio 2022 alla Gestione separata Inps e nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, per i quali risulti l’accredito di almeno un contributo mensile, previa domanda;
– incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti al 17 maggio 2022 alla Gestione separata Inps, previa domanda;
– Nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza;
Per i pensionati l’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
Per le altre categorie l’indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

LAVORATORI AUTONOMI


L’indennità una tantum è riconosciuta, per l’anno 2022, ai lavoratori autonomi (titolari di partita Iva) e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
I criteri e le modalità di erogazione dell’indennità non sono definite dal “Decreto Aiuti”, ma sono demandate ad un apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’indennità è riconosciuta a condizione che il soggetto:
– non abbia fruito della medesima indennità prevista per i lavoratori dipendenti e assimilati, i pensionati e le altre categorie;
– abbia percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito dal predetto decreto ministeriale.

EDILIZIA CONFAPI: nuovo CIRL per la Regione Marche



Firmato il 4/5/2022, tra ANIEM – CONFAPI territoriale e FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL regionale, Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini delle Marche


Decorrenza
Il presente CIRL decorre dal 1° maggio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2023.


Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Le parti convengono di istituire l’elemento variabile della retribuzione (EVR) per la vigenza del presente contratto regionale, fino alla misura massima del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° settembre 2020.
Nella determinazione dell’elemento variabile della retribuzione (EVR), le parti terranno conto dell’andamento congiunturale del settore nella regione Marche, sulla base dei seguenti indicatori:
1) numero lavoratori iscritti alla cassa edile CEDAM;
2) monte salari denunciato dalla cassa edile CEDAM;
3) ore dichiarate alla cassa edile CEDAM;
4) numero di richieste, nella Regione Marche, delle agevolazioni fiscali per ristrutturazione edilizia.
Sulla base della verifica annuale dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento, che per l’anno 2022 dovrà avvenire entro il mese maggio e per ranno 2023 entro il mese di gennaio, l’elemento variabile della retribuzione (EVR) sarà erogato in quote mensile al personale in forza per il periodo determinato nel singolo accordo.
Nelle imprese che hanno in corso procedure di CIGS (comunicate attraverso autocertificazione alle organizzazioni territoriali dei lavoratori e agli Organismi territoriali riconosciuti da Confapi Aniem, nonché alla CEDAM in modo da permetterne la verifica), l’EVR, qualsiasi sia la valutazione degli indici, verrà riconosciuto con il limite massimo del 25% di quanto stabilito a livello territoriale e potranno, inoltre, essere stabiliti periodi diversi per l’erogazione dell’EVR (sempre che ne ricorrano le condizioni riportate ai commi precedenti).
Per il solo anno 2022 l’importo dell’EVR è commisurato al 4% dei minimi contrattuali in vigore dal primo settembre e sono determinati come nella presente tabella:
























Livello

EVR dal 1/1/2022

7 71,68
6 64,50
5 53,76
4 50,17
3 46,59
2 41,93
1 35,84


Per il periodo di vigenza del presente Contratto, la determinazione annuale del valore dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, raffrontando i parametri regionali su base triennale, come di seguito specificato:
– per anno 2022 triennio 2021/2020/2019 su triennio 2020/2019/2018
– per anno 2023 triennio 2022/2021/2020 su triennio 2021/2020/2019.


Indennità sostitutiva di mensa e servizio mensa
L’impresa dovrà provvedere a corrispondere un’indennità sostitutiva di mensa giornaliera pari ad € 8:00 per gli operai e di € 7.00 per gli impiegati o, in alternativa, a fornire un buono pasto di pari valore.
Tale indennità non è da liquidarsi nel caso di erogazione del servizio mensa da parte dell’impresa o di un servizio sostitutivo presso altri servizi di ristorazione.
Il servizio di mensa, il servizio sostitutivo e l’indennità sostitutiva sono erogati solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa del singolo lavoratore intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa riprenda dopo la pausa giornaliera.


Indennità di trasferta
Al dipendente in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere posto in un comune diverso per il quale è stato assunto, e fuori dal Comune di residenza, si applicano le seguenti indennità di trasferta, erogate per compensare il disagio conseguente alla variazione del luogo di lavoro, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione previsti dal CCNL:


– fino a 10 Km dal cantiere di assunzione 10%


– da 20 a 30 Km dal cantiere di assunzione 20%


– oltre 30 Km dal cantiere di assunzione 25%


L’indennità di trasferta non è dovuta nel caso di lavoro svolto nel comune di abituale residenza o dimora del dipendente o quando questi venga ad essere favorito, rispetto al luogo di lavoro indicato al momento dell’assunzione, da un effettivo avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora.


Indennità di trasporto
È istituita una indennità giornaliera di trasporto urbana ed extraurbana da computarsi per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro e da corrispondere al solo personale operaio che utilizza il proprio mezzo per recarsi presso il cantiere di lavoro.
Tale indennità non è dovuta ai lavoratori che fruiscono, per recarsi sul posto di lavoro e per il ritorno, di mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dal datore di lavoro, ad eccezione di quanto indicato all’ultimo comma del presente articolo.
L’indennità di trasporto è stabilita in € 1,80 se il cantiere è ubicato nel comune di residenza del dipendente ed in € 2,20, se il cantiere è ubicato fuori dal comune di residenza del dipendente. L’indennità di cui sopra non è prevista per il lavoratore che si rechi al “punto di raccolta” indicato dal datore di lavoro se questo è ubicato nel comune di residenza del dipendente. Se il “punto di raccolta” è ubicato in un comune diverso da quello di residenza, al lavoratore viene erogata una indennità di trasporto pari a € 0,80.


Indennità di reperibilità
Il lavoratore a cui è richiesta la messa a disposizione dell’azienda per sopperire ad esigenze non prevedibili ai fini di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi di pubblica utilità, la funzionalità e la sicurezza degli impianti, ha diritto ad una indennità giornaliera di reperibilità a quanto contrattualmente dovuto per la prestazione resa nei casi di effettivo intervento, come di seguito specificato:


– reperibilità notturna feriale € 10,00


– reperibilità sabato e giorni festivi €15,00

Estensione garanzie Sanedil ai familiari degli iscritti

Il Fondo Sanitario Sanedil per i lavoratori edili ha esteso ai familiari fiscalmente a carico tutte le garanzie previste dai Piani Sanitari UniSalute.

Vengono estese ai familiari fiscalmente a carico degli iscritti al Fondo Sanedil, tutte le garanzie previste dai Piani Sanitari UniSalute.
In presenza di un nucleo familiare, vengono aumentati del 50% i massimali delle garanzie UniSalute.
E’ stata rafforzata la garanzia Monitor Salute con un nuovo modello e con l’introduzione del nuovo monitoraggio pneumologico ed introdotta la modalità rimborsuale per la garanzia Implantologia eseguita fuori dalla rete delle strutture  convenzionate con UniSalute.
Sono previste nuove garanzie tra gli ausili e presidi in autogestione assicurativa: Busto ortopedico, Corsetto ortopedico, Tutori/ortesi ortopedici, Contenitore addominale e Calzature ortopediche.