Fondo Perseo Sirio: agevolazioni per i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti

Esonero di pagamento della quota d’iscrizione e della quota contributiva al Fondo pensionistico

Per coloro iscritti al Fondo Perseo Sirio, Fondo di previdenza complementare dei lavoratori appartenenti alla Pubblica Amministrazione (Ministeri, Regioni, Autonomie Locali e Sanità, Enti Pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enac, Cnel, Università ed Enti di Ricerca, nonché Sperimentazione ed Agenzie Fiscali), è stata riservata una riduzione dei costi per gli aderenti, ed ulteriormente, dal 2023, iscrivendo i soggetti fiscalmente a loro carico, l’esenzione per quest’ultimi, dal pagamento della quota d’iscrizione e della quota associativa.
La quota di contribuzione al Fondo in favore di chi risulta fiscalmente a carico, è stabilita dal dipendente del settore pubblico già iscritto al Perseo Sirio.
In aggiunta si comunica che il versamento iniziale minimo dovrà essere pari ad euro 100,00, mentre i successivi importi, saranno definiti liberamente nell’entità e nel tempo (anche mensilmente) con un cumulo minimo annuo pari ad euro 200,00.

Le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori all’estero per il 2023

Comunicate le indicazioni in materia di calcolo dei premi di chi opera in paesi extracomunitari sulla base delle retribuzioni convenzionali (INAIL, circolare 30 marzo 2023, n. 13).

L’INAIL è intervenuta in materia di assicurazioni obbligatorie per i lavoratori operanti all’estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. In effetti, Per l’anno 2023, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 febbraio 2023, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di questi lavoratori. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle, che sono parte integrante del citato decreto.

Pertanto, vengono applicate le tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni. Più, in particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa, di cui alle tabelle già citate.

Per retribuzione nazionale viene inteso il trattamento economico mensile, ovvero il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero. Questo importo deve essere raffrontato con le tabelle del settore corrispondente, al fine di identificare la fascia retributiva da prendere a riferimento che individua la retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo del premio. 

Peraltro, le retribuzioni convenzionali mensili fissate dal citato decreto sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese.

Infine, le retribuzioni convenzionali in argomento valgono per i lavoratori operanti nei paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. Pertanto, ai fini assicurativi dell’INAIL, vengono esclusi dall’ambito di applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali gli stati membri dell’Unione Europea e quelli ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera), oltre che gli stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale: Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec), Capoverde, Isole del Canale, ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo), Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.

Enasarco: welfare 2023

Approvato il programma delle prestazioni assistenziali che potranno essere richieste a partire dal 1°aprile 

L’Enasarco, l’Ente di previdenza integrativa obbligatoria dei professionisti dell’intermediazione commerciale e finanziaria, ha approvato il Programma delle prestazioni assistenziali 2023.
Dal 1°aprile 2023 possono essere presentate le domande per: 
– contributo nascita o adozione;  
– contributo per maternità;
– contributo assistenza a figli disabili;  
– contributo per assistenza personale permanente;
– contributo per erogazioni straordinarie over 75 anni;  
– contributo per erogazioni straordinarie; 
– contributo per spese funerarie;  
– contributo per infortunio, malattia o ricovero;
– premi studio per conseguimento obiettivo scolastico ed accademico;
– premi per tesi di Laurea in materia di contratto di agenzia e previdenza integrativa;
– contributo Progetto Salute Donna; 
– contributo spese formazione iscritti – ditte individuali;
– contributo spese formazione iscritti che operano sotto forma di Società di capitale.  
Dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023 si aggiungono:
– contributo per soggiorno in casa di riposo (I semestre 2023).
Dal 1°settembre 2023 al 31 dicembre 2023 si aggiungono:
– contributo per asili nido;
– contributo per bonus scolastico.  
Dal 1°gennaio 2024 al 31 gennaio 2024 si aggiungono:
– contributo per soggiorno in casa di riposo (II semestre 2023).
Ai fini del riconoscimento del contributo l’importo del reddito non deve essere superiore a 43.200,00 euro e l’importo dell’attestazione ISEE rilasciata dall’ INPS, ove richiesto per accedere alla prestazione, non deve essere superiore a 34.450,82 euro.

Manageritalia: polizza di tutela legale in caso di contenzioso

Per gli executive professional associati a Manageritalia è compresa nella quota d’iscrizione una polizza di tutela legale che rimborsa le spese sostenute in caso di contenzioso con terze persone, fisiche e giuridiche

Esclusivamente per gli executive professional iscritti a Manageritalia è a disposizione, all’interno della quota associativa, una garanzia assicurativa che copre il rimborso delle spese sostenute in caso di un contenzioso con terze persone, fisiche e giuridiche. Una tutela che l’Associazione Antonio Pastore e Assidir hanno realizzato per Manageritalia, in collaborazione con Intesa San Paolo Assicura S.p.A.
La copertura è valida per vertenze sorte in ambito:
contrattuale: nei confronti di un soggetto che non rispetta gli impegni presi tramite un contratto;
extracontrattuale: si tratta di quelle situazioni della vita quotidiana non legate a un contratto in precedenza stipulato, in cui è necessario fare valere i propri diritti verso terzi tramite un legale.
Sono escluse quelle legate all’attività professionale, al diritto di famiglia (separazioni, successioni…) e alla responsabilità civile obbligatoria della circolazione. La garanzia riguarda le spese sostenute sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.
Le principali coperture economiche della polizza sono:
– spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
– eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna o transizione;
– spese processuali nel processo penale e spese di giustizia;
– spese relative alla mediazione obbligatoria;
– oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari.
La polizza prevede un massimale di 15mila euro, con dei sotto massimali per alcune casistiche. 

CCNL Lavanderie – Industria: siglata l’ipotesi di accordo

Previsti un aumento medio sui minimi di 155,00 euro, un incremento dell’elemento perequativo e novità dal punto di vista normativo

Il 28 marzo è stata siglata tra la delegazione trattante dei sindacati di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e i rappresentanti dell’associazione datoriale Assosistema Confindustria l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore delle lavanderie industriali.
Il contratto che si applica a circa 20.000 addetti e 1200 imprese nei settori alberghiero e sanitario è scaduto lo scorso 31 dicembre. Le Parti Sociali hanno raggiunto l’intesa in tempi brevi al fine di dare una risposta ai lavoratori del settore che stanno attraversando un momento di forte difficoltà a causa dell’inflazione.
Dal punto di vista normativo, affermano le Parti, sono stati introdotti elementi rilevanti, come la maggiorazione delle percentuali previste per il lavoro supplementare e il passaggio automatico dal livello di ingresso A1 al successivo livello A2, dopo 20 mesi dall’assunzione anche in periodi non continuativi. Regolamentato inoltre l’istituto della reperibilità ed istituito l’Organismo Paritetico Nazionale Salute e Sicurezza, con il compito di programmare azioni per il miglioramento delle condizioni di lavoro, attività formative, studi e ricerche inerenti salute, ambiente e sicurezza.
Dal punto di vista economico l’accordo prevede un aumento medio sui minimi di 155,00 euro (cat. B1), così distribuito:
– per il settore turismo: 40,00 euro a marzo 2023, 45,00 euro a maggio 2024, 50,00 euro a maggio 2025 e 20,00 a ottobre 2025;
– per il settore sanitario: 20,00 euro a marzo 2023, 20,00 euro a dicembre 2023, 50,00 a giugno 2024 e 65,00 ad aprile 2025.
Aumentato inoltre l’elemento perequativo, per le aziende che non effettuano la contrattazione di II livello, dagli attuai 260,00 euro a 350,00 euro nel corso della vigenza contrattuale.
In materia di assistenza sanitaria integrativa è previsto l’aumento del contributo a carico delle aziende per il Fondo sanitario Fasiil, passando da 8,00 a 12,00 euro nel corso del triennio contrattuale.
Nelle prossime settimane l’intesa, relativa al triennio 2023-2025, verrà sottoposta al voto nel corso delle assemblee dei lavoratori del settore.