CCNL Igiene ambientale (Conflavoro-Confsal): previsti nuovi minimi con il mese di luglio



Nuovi minimi tabellari dal 1° luglio 2023


Il CCNL siglato il 20 febbraio 2023 in Roma, tra Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, Confsal, ed applicato al personale delle aziende del settore, indipendentemente dalla forma giuridica delle medesime ed esercenti servizi di:
a) nettezza urbana: trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri, lavaggio cassonetti, spazzamento, raccolta anche differenziata, raccolta differenziata porta a porta e raccolta ingombranti;
b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico;
c) impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico;
d) impianti di produzione di calore ed energia elettrica;
e) i servizi di supporto a quelli ambientali, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnici-amministrativi,


nonché esercenti attività accessorie e complementari, quali: derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; pubbliche affissioni; de affissioni; cancellazione scritte; manutenzione ed espurgo pozzetti stradali; pozzetti stradali; manutenzione strade/segnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali; illuminazione pubblica; impianti sportivi; piscine; prevede per i lavoratori qualificati del comparto, e con decorrenza dal 1° luglio 2023, l’aggiornamento dei minimi retributivi come riportati nella tabella sottostante.
























































Livello Minimo
Quadri dopo 5 anni 3.467,00
8 Livello dopo 5 anni 3.087,00
7 Livello dopo 5 anni 2.782,00
7 Livello primi 5 anni 2.647,00
6 Livello dopo 5 anni 2.518,00
6 Livello primi 5 anni 2.403,00
5 Livello dopo 5 anni 2.285,00
5 Livello primi 5 anni 2.188,00
4 Livello dopo 5 anni 2.094,00
4 Livello primi 5 anni 2.030,00
3 Livello dopo 5 anni 1.966,00
3 Livello primi 5 anni 1.875,00
2 Livello dopo 5 anni 1.868,00
2 Livello primi 5 anni 1.681,00
1 Livello dopo 5 anni 1.514,00
1 Livello primi 5 anni 1.340,00
1 J Livello primi 5 anni 1.214,00

 

Nomina dei RLS nelle aziende con più unità produttive: il ruolo della contrattazione collettiva

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ribadisce la centralità delle disposizioni contenute nei contratti collettivi riguardo alla nomina dei RLS anche nelle aziende con diverse unità produttive (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 26 giugno 2023, n. 4).

Il quesito posto alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda la nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel caso in cui l’azienda abbia diverse unità produttive e, nello specifico, se sia obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma.

 

La Commissione esprime il proprio parere in merito partendo dalla disposizione normativa di riferimento in materia, rappresentata dall’articolo 47 del D.Lgs. n. 81/2008 che, al comma 2, prevede che in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

Il medesimo articolo citato contiene poi un espresso rinvio ai contratti collettivi per quel che concerne, tra l’altro, il numero dei rappresentanti da nominare. Infatti, il comma 5 precisa che: “Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”. 

 

Conseguentemente, si giunge alla conclusione che l’elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve avvenire in ogni azienda o unità produttiva, quest’ultima intesa come lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.

 

Con riferimento al numero di RLS da designare, le indicazioni sono fissate in sede di contrattazione collettiva, fatto salvo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, un numero minimo di rappresentanti, da riferirsi comunque a ciascuna azienda o unità produttiva, a seconda del numero dei lavoratori impiegati.

 

A tal proposito si ricorda che è previsto:

 

– 1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;

 

– 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

 

– 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. 

 

CCNL Autoferrotranvieri: ultima tranche di Una Tantum con la retribuzione di luglio



Per il personale impiegato in misura almeno all’80% della attività in servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico verrà erogata la 3ª tranche di Una Tantum pari a 280,00 euro al par. 175


Con il verbale di accordo siglato il 17 giugno 2021 Asstra, Anav, Agens e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna, hanno stabilito che per il personale impiegato nel periodo gennaio 2018/dicembre 2020 in misura almeno pari all’80% della propria attività nei servizi di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, in considerazione del particolare e perdurante stato di crisi economico/finanziaria del settore, verrà erogata nel mese di luglio 2023 la 3ª tranche di un importo Una Tantum pari a 280,00 euro lordi al parametro 175







































































































Livello Importo
Parametro 100 160,00
Parametro 110 176,00
Parametro 116 185,60
Parametro 121 193,60
Parametro 123 196,80
Parametro 129 206,40
Parametro 130 208,00
Parametro 135 216,00
Parametro 138 220,80
Parametro 139 222,40
Parametro 140 224,00
Parametro 143 228,80
Parametro 145 232,00
Parametro 151 241,60
Parametro 153 244,80
Parametro 154 246,40
Parametro 155 248,00
Parametro 158 252,80
Parametro 160 256,00
Parametro 165 264,00
Parametro 170 272,00
Parametro 175 280,00
Parametro 178 284,80
Parametro 180 288,00
Parametro 183 292,80
Parametro 188 300,80
Parametro 190 304,00
Parametro 193 308,80
Parametro 202 323,20
Parametro 205 328,00
Parametro 210 336,00
Parametro 230 368,00
Parametro 250 400,00

OMNIA IS, al via il nuovo servizio per le domande di integrazione salariale ordinaria

L’INPS ha reso noto il rilascio di una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita (INPS, messaggio 26 giugno 2023, n. 2372).

La piattaforma unica delle integrazioni salariali “OMNIA IS” si avvarrà di un nuovo servizio di presentazione della domanda di integrazione salariale ordinaria. Ad annunciarlo è l’INPS che nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del PNRR affidati all’Istituto ha previsto la realizzazione di della piattaforma, quale hub operativo e informativo a supporto sia dei datori di lavoro e dei loro intermediari, sia dei propri operatori.

In particolare, OMNIA IS  è caratterizzato da una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita che guida l’utente al fine di ridurre la possibilità di trasmissione di dati e informazioni errate. Tra le principali novità introdotte vi è la funzione che consente al datore di lavoro o al suo intermediario, selezionando il codice fiscale o la matricola aziendale, di essere automaticamente indirizzato alla tipologia di ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro richiedibile in base all’inquadramento risultante dalle banche dati dell’Istituto. 

La prestazione richiedibile è evidenziata come “suggerita”, se è coerente con l’inquadramento aziendale, e come “non compatibile” in caso contrario. Il sistema guida l’utente nella compilazione dei dati relativi ai singoli campi, fornendo messaggi informativi o alert (ad esempio, descrizione del campo da compilare, incongruenza del dato inserito, ecc.) finalizzati a evitare errori od omissioni. Inoltre, è possibile accedere alla sezione “le tue domande”, per verificare lo stato di lavorazione delle istanze già presentate e visualizzarne i dettagli.

Il nuovo servizio è altresì in grado di compilare in automatico alcuni campi, tra i quali quelli relativi ai dati anagrafici aziendali e consente di indicare l’unità produttiva per la quale viene presentata la domanda di integrazione salariale ordinaria selezionandola direttamente da un apposito elenco che riporta tutte le unità produttive dell’azienda interessata. Il sistema consente anche di individuare i lavoratori beneficiari che sono in carico all’unità produttiva oggetto della domanda di integrazione salariale ordinaria, selezionandoli direttamente nell’apposita sezione in cui appaiono i relativi codici fiscali prelevati dai flussi Uniemens. In alternativa, è possibile allegare alla domanda il consueto elenco dei beneficiari.  

Nell’ottica di semplificare la compilazione della domanda acquisendo i soli dati strettamente necessari alla definizione della stessa, la compilazione dei campi relativi alla ripartizione giornaliera delle ore da integrare è prevista solo in caso di istanza con causale “eventi meteo”. Sempre in caso di domanda per “eventi meteo”, è possibile indicare anche le giornate in cui l’evento non si è manifestato, ma continua a perdurare la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa a causa del protrarsi degli effetti di un precedente evento meteorologico sfavorevole (cosiddetto “effetto trascinamento”).

Altra novità di rilievo è la possibilità di compilare la relazione tecnica direttamente all’interno della domanda, attraverso la redazione di appositi campi che contengono informazioni maggiormente dettagliate. È anche possibile optare per la compilazione degli indicatori economico finanziari ripartiti per singoli trimestri, in alternativa alla tradizionale modalità di esposizione per intere annualità. Viene comunque mantenuta la facoltà di produrre la relazione tecnica con la modalità tradizionale, allegando alla domanda un file pdf.

Per favorire la dematerializzazione degli allegati, nel caso in cui il datore di lavoro o il suo intermediario intenda chiedere il pagamento diretto della prestazione, la compilazione dei dati per calcolare l’indice di liquidità può essere fatta direttamente in domanda, nell’apposita sezione. Una volta compilati i campi, il sistema restituisce immediatamente gli esiti della verifica e, in caso di esito positivo, conferma l’accoglimento della modalità di pagamento scelta.

Infine, sempre per favorire la dematerializzazione degli allegati, nonché per semplificare gli adempimenti a carico dei datori di lavoro e dei loro intermediari richiedenti la prestazione e assicurare maggiore celerità dell’iter istruttorio, nel nuovo modello di domanda è possibile dichiarare – nei casi previsti – l’avvenuto espletamento della procedura di informativa sindacale di cui all’articolo 14 del D.Lgs. n. 148/2015, fermo restando l’obbligo di conservazione della relativa documentazione probatoria per eventuali controlli in ordine alla veridicità della dichiarazione resa.

Alla nuova procedura di invio della domanda di integrazione salariale ordinaria si accede dal sito istituzionale dell’INPS, inserendo, nella pagina iniziale, alla funzione “cerca”, la voce “Servizi per le aziende ed i consulenti”. Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID, CNS o CIE – viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”. Il manuale utente può essere reperito in formato pdf nella home page della procedura, alla voce “documenti”.

Per consentire un graduale apprendimento delle modalità d’uso del nuovo servizio di presentazione della domanda di integrazione salariale ordinaria, in questa prima fase, i datori di lavoro e i loro intermediari potranno inoltrare la domanda stessa sia avvalendosi del nuovo servizio, sia utilizzando gli attuali applicativi che saranno mantenuti in uso sino alla dismissione che verrà resa nota con successivo messaggio dell’Istituto.

CCNL Vigilanza privata: sottoscritto l’Accordo integrativo

Ad integrazione dell’Ipotesi di Accordo del 30 maggio viene inserita la parte relativa a previdenza complementare, permessi, periodo di prova e bilateralità

Le sigle sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, insieme alle associazioni imprenditoriali del settore Anivip, Assiv, Univ, Agci-Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative-Lavoro e Servizi, hanno sottoscritto la documentazione relativa all’Ipotesi di Accordo del Settore Vigilanza privata il 15 giugno scorso. Il rinnovo del CCNL riguarda i dipendenti di Istituti ed Imprese di vigilanza privata e servizi di sicurezza. Il contratto decorre dal 1° giugno 2023 e resta in vigore fino al 31 maggio 2026.

Parte economica

Come già anticipato nei giorni scorsi è previsto, infatti, un aumento complessivo di 140,00 euro per il livello 4° GPG della Vigilanza privata e per il livello D dei servizi fiduciari che viene erogato in 5 tranche:

50,00 euro a giugno 2023;

25,00 euro a giugno 2024;

25,00 euro a giugno 2025;

20,00 euro a dicembre 2025;

20,00 euro a aprile 2026.
A questo si aggiunge l’Una Tantum di 400,00 euro per il livello 4° delle Guardie Giurate da riparametrarsi per gli altri livelli di inquadramento e da definire con modalità di erogazione con separato accordo (anche attraverso welfare) che viene riconosciuta nella misura di:

135,00 euro settembre 2023;

135,00 euro settembre 2024;

130,00 euro settembre 2025.

 

Periodo di prova

Per il periodo di prova viene rimodulata la durata, vale a dire:

– 150 giorni di lavoro per i dipendenti inquadrati nel livello Q e livelli I;

– 60 giorni di lavoro per i dipendenti inquadrati in altri livelli.

Inquadramento professionale

Invece, per quel che riguarda l’inquadramento professionale, è previsto che il personale in forza al 31 maggio 2023:

– Inquadrato nel livello E debba rimanerci per un periodo non superiore ai 12 mesi;

– Inquadrato nel livello F, dal 1° giugno 2023, venga inquadrato al livello E, dove rimane per un periodo non superiore a 18 mesi.

Per conseguire il livello D, il lavoratore deve permanere nel livello F ed E per non più di 24 mesi.

Bilateralità 

Per la bilateralità, la quota è fissata allo 0,20% di paga base e contingenza e 0,10% a carico del lavoratore e viene stabilito il contributo per l’assistenza contrattuale nella misura dello 0,25% della paga conglobata mensile, di cui lo 0,15% è a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico del lavoratore.

Parte normativa

Sul fronte permessi e congedi, quelli per handicap vengono disciplinati alla normativa Inps e per le vittime di violenza di genere viene riconosciuto un congedo specifico di massimo 90 giorni lavorativi, con preavviso non inferiore a 7 giorni. Inoltre, se il dipendente ne fa richiesta, il congedo può essere allungato oltre il tempo indicato, con il pagamento di un’indennità del 70% della retribuzione. Inserita nel rinnovo anche la parte normativa riguardante la tutela della genitorialità e il relativo congedo di paternità obbligatorio. Il Fondo Fon.Te viene individuato per la previdenza complementare per il settore vigilanza privata e servizi di sicurezza. Mentre, il fondo previdenza cooperativa è per le imprese in cooperativa.