Chiarimenti sul trattamento IVA applicabile a servizi erogati nell’ambito di un aeroporto

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che lo svolgimento di “servizi aeroportuali” configura attività di natura commerciale cui consegue l’assoggettamento ad IVA dei relativi compensi (Agenzia delle entrate, risposta 25 marzo 2024, n. 79).

L’Agenzia delle entrate ha ricordato che ai fini dell’assoggettamento ad IVA di una operazione occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale previsti dall’articolo 1 del D.P.R. n. 633/1972.

 

In riferimento al presupposto oggettivo, è previsto che costituiscano prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazione di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

Sostanzialmente, il presupposto oggettivo si ravvisa ogniqualvolta sussiste una correlazione tra attività finanziata ed erogazione di denaro; di conseguenza, in caso contrario il medesimo presupposto deve considerarsi escluso.

 

Con riferimento al presupposto soggettivo, è stabilito che per esercizio di imprese si intenda l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma d’impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alle prestazioni di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del Codice civile. Per gli enti pubblici e privati che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole, mentre non si considerano commerciali le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attività di pubblica autorità.

 

In particolare, l’articolo 4 del suddetto D.P.R. n. 633/1972, al comma 5, ha previsto tra le attività da considerare in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, i servizi portuali e aeroportuali, con il conseguente assoggettamento ad IVA dei relativi compensi.

 

Nel caso di specie, il Comune, quale gestore dell’Aeroporto, percepisce dai proprietari degli aeromobili somme corrisposte a fronte di svariati servizi aeroportuali:

  • approdo/partenza;

  • stazionamento sul piazzale scoperto o all’interno di hangar;

  • apertura anticipata o chiusura posticipata dell’Aeroporto.

Al riguardo, infatti, il Regolamento di scalo prevede che tutti coloro che effettuano arrivi, partenze e soste di aeromobili sull’aeroporto, sono tenuti al pagamento delle tariffe per i servizi erogati.

L’Agenzia, dunque, ritiene che le predette somme corrisposte all’istante a fronte di tali servizi aereoportuali siano da assoggettare ad IVA.

 

Determinata la percentuale bonus acqua potabile effettivamente fruibile

L’Agenzia delle entrate ha determinato la percentuale del Bonus acqua potabile effettivamente fruibile per le spese 2023 (Agenzia delle entrate, provvedimento 22 marzo 2024, n. 151739).

L’articolo 1, commi da 1087 a 1089, della Legge n. 178/2020, ha previsto, allo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

 

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 153000/2021 ha poi previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile fosse pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.

 

L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 1 febbraio 2024 al 28 febbraio 2024, con riferimento alle spese sostenute dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, dunque, è risultato pari a 23.255.702 euro, a fronte di 1,5 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

Pertanto, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 6,4500% (1.500.000 / 23.255.702) dell’importo del credito richiesto.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia.

Tale credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari in compensazione ovvero, per le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.

 Abrogazione esonero dall’applicazione della ritenuta su provvigioni degli agenti e mediatori assicurativi

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’intervento operato dall’articolo 1, commi 89 e 90, della Legge di bilancio 2024 sul quinto comma dell’articolo 25-bis del DPR n. 600/1973, che ha disposto l’abrogazione dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione (Agenzia delle entrate, circolare 21 marzo 2024, n. 7/E).

L’articolo 1, comma 89, della Legge di bilancio 2024 ha modificato il quinto comma dell’articolo 25-bis del DPR n. 600/1973, il quale prevede, per taluni soggetti indicati, l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni di cui ai commi dal primo al quarto del medesimo articolo 25-bis.

Per effetto della suddetta modifica, dal 1 aprile 2024, il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto non trova più applicazione nei confronti degli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione e dei mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Agli agenti e mediatori di assicurazione si applicano, pertanto, le disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, declinate nel suddetto articolo 25-bis.

In particolare, l’Agenzia delle entrate chiarisce che:

  • si considerano assoggettate a ritenuta anche le provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nella sezione d) del RUI nell’ambito di prestazioni rese direttamente a imprese di assicurazione;

  • la ritenuta deve essere applicata anche a tutte le provvigioni, comunque denominate, dovute per l’attività d’intermediazione assicurativa, anche se esercitata a titolo accessorio rispetto all’attività principale, percepite da soggetti iscritti al RUI, alle sezioni e) ed f), nell’ambito di prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;

  • con riguardo ai soggetti che godono dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni, che esercitano l’attività d’intermediazione assicurativa in via accessoria e che sono iscritti al RUI, la ritenuta d’acconto è operata esclusivamente sulle provvigioni afferenti l’attività assicurativa.

L’effettuazione della ritenuta sulle provvigioni segue il criterio di cassa e, per quanto concerne lo scomputo della stessa, il terzo comma dell’articolo 25-bis prevede che la ritenuta possa essere scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale o dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale è operata. Qualora la ritenuta sia operata in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione annuale, invece, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è effettuata.

 

Sempre ai sensi del secondo comma del citato articolo 25-bis, le ritenute devono essere commisurate al 50% dell’ammontare delle provvigioni, salvo il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. In tal caso la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle provvigioni.

 

L’Agenzia, infine chiarisce che a seguito dell’abrogazione dell’esonero dall’obbligo di effettuare le ritenute sulle provvigioni, il committente, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà provvedere al rilascio della Certificazione Unica al percipiente e alla trasmissione all’Agenzia delle entrate e che tale abrogazione non ha riflessi sui profili attinenti agli obblighi di fatturazione previsti dalla normativa IVA.

Mobilità sostenibile e welfare aziendale: i chiarimenti del Fisco su imposizione fiscale

L’Agenzia delle entrate ha chiarito se l’utilizzazione di servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa, compreso l’utilizzo di un’APP, possa rientrare tra le iniziative di welfare aziendale escluse da imposizione fiscale ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 21 marzo 2024, n. 74).

L’articolo 51, comma 1, del TUIR prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Tale disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro.

Il comma 2, lettera f), prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari.

In relazione all’ambito di operatività della citata lettera f), affinché si determini l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:

  • le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;

  • le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;

  • le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all’articolo 100, comma 1, del TUIR.

L’Agenzia ha già avuto modo di precisare, nella risoluzione n. 55/2020, che si configura la fattispecie disciplinata da tale disposizione nella sola ipotesi in cui al dipendente venga riconosciuta la possibilità di aderire o non all’offerta proposta dal datore di lavoro, senza pertanto poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell’opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit che potrà essere concordato con il datore di lavoro o con la struttura erogante la prestazione. Inoltre, nella risposta n. 461/2019 è stato affermato che rientra nella citata lettera f) anche l’utilità in natura recata ai dipendenti dal servizio di car pooling aziendale messo a disposizione dal datore di lavoro, attraverso piattaforma informatica, per il tragitto casa-lavoro-casa

 

Nel caso di specie, la Società non ha ancora predisposto il piano di welfare e i suddetti servizi saranno disponibili solo in favore di coloro che non abbiano già l’assegnazione in uso promiscuo di una autovettura a titolo di fringe benefit. I servizi relativi allo sharing e al monopattino elettrico per il tragitto casa-lavoro-casa saranno consentiti solo nei casi in cui la sede di lavoro sia in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone, così da garantire l’effettiva condivisione dell’uso di tali mezzi in funzione della riduzione dei costi sociali del trasporto.

La Società afferma che si tratta di una iniziativa legata alla mobilità sostenibile che risponde anche all’esigenza prevista dal PNRR di ridurre le emissioni inquinanti, di migliorare la mobilità delle persone, di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse e atteggiamenti responsabili verso l’ambiente, nonché promuovere l’uso di mezzi di trasporto condivisi al fine di favorire anche la socializzazione tra i dipendenti.

Ciò posto, l’Agenzia ritiene che i descritti servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa, compreso l’utilizzo dell’APP, rispondendo alle finalità di ”utilità sociale”, possano rientrare nella previsione di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR.

Non applicazione della ritenuta sulle somme che non entrano nella disponibilità degli aventi diritto

L’Agenzia delle entrate ha fatto chiarezza circa il caso di un’associazione costituita per attuare forme di previdenza a favore degli agenti iscritti, in dubbio sull’applicazione delle ritenute d’acconto sulle somme non disponibili per gli aventi diritto (Agenzia delle entrate, risposta 14 marzo 2024, n. 71).

L’articolo 1 del TUIR prevede che il presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6.

In relazione al concetto di ”possesso” del reddito, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che la disposizione normativa intende riferirsi, più che alla titolarità giuridica dei redditi, alla loro materiale disponibilità da parte del soggetto d’imposta. 

 

Nel caso di specie, l’associazione costituita per attuare forme di previdenza a favore degli agenti iscritti intende versare al Fondo previsto dall’articolo 1, comma 343, della Legge n. 266/2005, le somme relative alle posizioni degli agenti risultati irreperibili che derivano dai contributi versati dagli stessi e che sono stati investiti in polizze. Come previsto dal comma 345 del medesimo articolo 1, il Fondo è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Le compagnie di assicurazione hanno l’obbligo di versare al predetto Fondo gli importi dei contratti di assicurazione sulla vita reclamati oltre il termine prescrizionale stabilito inderogabilmente dalla legge ed in particolare dall’articolo 2952 c.c..

In tale contesto l’intermediario assicurativo una volta verificata la scadenza del termine prescrizionale legale, provvede agli adempimenti legali di riversamento al Fondo in oggetto degli importi delle polizze prescritte.

Diversamente dagli importi dei rapporti finanziari devoluti per ”dormienza”, gli importi dei rapporti finanziari devoluti per ”prescrizione” non sono restituibili per cessazione giuridica del relativo diritto di credito.

Pertanto, a seguito della devoluzione al Fondo né gli Agenti né gli eventuali eredi potranno riscuotere dette somme.

 

Nel caso di specie, assume rilievo la circostanza che la devoluzione al Fondo può avvenire solo a seguito della prescrizione del diritto degli ex agenti a percepire tali somme. Pertanto, non potendo costituire reddito per gli stessi, all’atto del versamento delle somme al Fondo non dovrà essere applicata alcuna ritenuta.

 

Infine, l’Agenzia ricorda che non si applica alle associazioni l’articolo 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014, secondo il quale ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.

Ne deriva che, in caso di estinzione dell’associazione non riconosciuta, la pretesa può legittimamente essere fatta valere nei confronti di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione e, dunque, nei confronti, in particolare, dell’ultimo legale rappresentante della associazione stessa, destinatario di una obbligazione personale e solidale.